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venerdì 01/09/2023 • 14:51

Lavoro Dall'INPS

Contributi sindacali: convenzione INPS e SMARTJOB PRO

L’INPS, con Circ. 1° settembre 2023 n. 78, illustra le principali norme della convenzione sottoscritta con l’Organizzazione sindacale associazione datoriale "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO) in data 28 giugno 2023 per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.

a cura di

redazione Memento

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In data 28 giugno 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale associazione datoriale "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.

L’INPS, con Circ. 1° settembre 2023 n. 78, illustra, pertanto, le principali norme della convenzione.

Validità della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo PEC entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Che cosa prevede la convenzione

Sintesi della convenzione

 Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido

Presentazione e decorrenza della delega

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega.

Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS

Revoca della delega: decorrenza e validità

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

È ammessa un’unica delega su singola prestazione. Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione (*):

1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD

(*) Compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.

Fonte: Circ. INPS 1° settembre 2023 n. 78

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