lunedì 04/09/2023 • 06:00
Non è possibile portare in deduzione dalla base imponibile l'assegno una tantum versato in favore del coniuge o ex coniuge residente all'estero (Cass. 29 agosto 2023 n. 25383).
redazione Memento
Non è possibile portare in deduzione dalla base imponibile l'assegno una tantum versato in favore del coniuge o ex coniuge residente all'estero.
La Cassazione ha ricordato che l'ordinamento dell'Unione europea, nello stadio attuale del suo sviluppo, ed al di là di interventi specifici e settoriali attuati mediante regolamenti o direttive, non impone l'uniformità del trattamento fiscale nei diversi paesi, né impone il coordinamento dei regimi fiscali allo scopo di evitare tutte le possibili forme di doppia imposizione economica.
Sicché i soggetti dell'ordinamento dell'Unione europea, siano essi persone fisiche o giuridiche, imprenditori o meno, possono liberamente trasferirsi da un paese ad un altro anche in considerazione di un più favorevole regime fiscale vigente in un paese piuttosto che in un altro.
Se ne conclude che la indeducibilità della rata di assegno una tantum versata dal contribuente non concretizza un ostacolo alla libera circolazione delle persone da un paese nel quale quella deduzione sarebbe possibile ad un altro (nella specie, l'Italia), nel quale, in base alla legislazione vigente, quella deduzione non è consentita.
Quanto, poi, al principio di non discriminazione che deve informare la legislazione fiscale italiana, in realtà non si comprende rispetto a chi sarebbe discriminato il contribuente che, in una fattispecie come quella di causa, non può portare in deduzione dalla base imponibile l'assegno una tantum versato in favore del coniuge o ex coniuge residente all'estero: non lo è rispetto a tutti gli altri soggetti assoggettati alla potestà fiscale italiana, visto che l'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 non consente a nessuno, che sia fiscalmente domiciliato in Italia, di portarsi in deduzione l'assegno una tantum versato al coniuge o ex coniuge; né può dirsi discriminato rispetto ad un soggetto al quale, in base alla legislazione fiscale del paese in cui è domiciliato, è consentita tale deduzione, visto che, come si diceva poc'anzi, non vi è alcun obbligo generale per gli Stati dell'UE (al di fuori di ipotesi settoriali relative a rapporti di diritto commerciale), di coordinare le legislazioni fiscali allo scopo di evitare le doppie imposizioni economiche.
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