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  • Tempo di lettura 8 min.

Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimo il contratto di lavoro intermittente stipulato tra una società ed un lavoratore e sussistente, per il medesimo periodo, un contratto di lavoro a tempo determinato full time. Nello specifico, la Corte distrettuale, interpretando l'art. 13 D.Lgs. 81/2015, riteneva quali elementi costitutivi concorrenti del contratto di lavoro intermittente sia il requisito oggettivo della discontinuità dell'attività sia quello soggettivo dell'età. Rilevata la ricorrenza dell'elemento oggettivo e la mancanza di quello soggettivo, decideva così per la sua illegittimità. Non solo. La Corte riteneva ricorrenti gli elementi costitutivi del contratto a tempo determinato, sussistendo la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine (rientrando, l'attività svolta dalla società, nell'ambito delle attività di carattere discontinuo), e rilevava che la sua scadenza aveva determinato la naturale cessazione del rapporto per cui non sussisteva alcun licenziamento. La società decideva, pertanto, di ricorrere in cassazione, affidandosi ad un motivo, a cui resisteva il lavoratore con controricorso e proponendo ricorso incidentale. La Procura generale presentava conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. Normat...

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di

Paolo Patrizio

- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

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