giovedì 31/08/2023 • 14:06
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 424 del 31 agosto 2023, ha chiarito che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, sia all'accordo programmatico che agli atti di retrocessione dei singoli immobili si applica l'esenzione dalle imposte.
redazione Memento
Con la risposta n. 424 del 31 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate, in tema di operazioni di cartolarizzazione e applicazione del regime agevolativo per la retrocessione di immobili, ha chiarito che sia l'accordo programmatico che gli atti di retrocessione dei singoli immobili, in qualità di atti funzionali alla chiusura della complessa e pluriennale operazione di cartolarizzazione, possono essere ricompresi tra gli atti stipulati fra gli enti e le società di cui all'art. 2 c. 1 DL 351/2001 e inerenti le cessioni degli immobili in questione; essi, pertanto, sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale e ogni altri imposta indiretta (art. 2 c. 6 DL 351/2001 per effetto del rinvio di cui all'art. 84 L. 289/2002). Detto trattamento si applica anche nel caso in cui tali atti di trasferimento sono posti in essere secondo lo schema causale dell'art. 1197 c.c. (rubricato ''Prestazione in luogo dell'adempimento''), secondo cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita». Si ricorda che le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di € 10.000, aventi a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari (art. 84 L. 289/2002). Per le operazioni di cartolarizzazione e per tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché per le formalità ad essi connesse, è prevista l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (art. 2 c. 6 DL 351/2001, Ris. AE 20 dicembre 2001 n. 215/E). Fonte: Risp. AE 31 agosto 2023 n. 424
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