mercoledì 30/08/2023 • 15:43
Con le risposte n. 422 e n. 423 del 30 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di recupero del credito in caso di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 422 e n. 423 del 30 agosto 2023, ha fornito chiarimenti in tema di definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1 c. 186 L. 197/2022), chiarendo che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, o dell'intero importo, entro il 30 settembre 2023, ma il suddetto perfezionamento è, comunque, condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle Entrate può notificare entro il 30 settembre 2024. Il versamento delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha, pertanto, il solo fine di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria e non quello di accertare l'esatto imponibile (Cass. 2 aprile 2020 n. 7661, Cass. SU 27 gennaio 2016 n. 1518). In entrambi i casi di specie, l'ufficio ha proceduto al recupero del credito d'imposta IVA che sarebbe stato indebitamente utilizzato. Se l'istante intende ''rigenerare'' il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento all'imposta medesima. La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi dell'art. 1 c. 191 L. 197/2022. L'istante potrà riportare il credito rigenerato nel Mod. IVA al rigo VL40. Si ricorda che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (art. 1 c. 186 L. 197/2022). Con riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati è stato chiarito che, la normativa di riferimento non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi (Circ. AE 27 gennaio 2023 n. 2/E). Sono, dunque, definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. Fonte: Risp. AE 30 agosto 2023 n. 422 e Risp. AE 30 agosto 2023 n. 423
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Massimo Romeo
- Esperto fiscale e pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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