mercoledì 30/08/2023 • 06:00
Chiarimenti dell'Agenzia in tema di tassazione sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 29 agosto 2023 n. 26 contenente i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
La legge di Bilancio 2023 (commi da 58 a 62) prevede una nuova tassazione sostitutiva per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti: tale tassazione da considerare il regime naturale delle mance è alternativa alla tassazione ordinaria e colpisce le mance elargite dai clienti sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Ambito oggettivo e soggettivo
L'articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro: nella sostanza, tutti gli introiti (in danaro in natura) percepiti dal lavoratore e corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.
Lo stesso articolo 51 prevede specifiche ipotesi di esclusione: tali redditi ancorché esclusi rientrano nella nozione generale di reddito di lavoro dipendente (Ordinanza della Corte di Cassazione 30 settembre 2021, n. 26512).
Per le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente viene prevista un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
Il regime di tassazione agevolata sostitutiva si riferisce alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande seguenti:
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che:
L'Agenzia precisa che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato) ed entrano nel computo della soglia reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d'imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.
I requisiti soggettivi per l'applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:
Modalità applicative e limiti
Le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità costituiscono redditi di lavoro dipendente e, sono soggette, a opera del sostituto d'imposta, a una tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro inteso come la sommatoria di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia e, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Ai fini assistenziali e previdenziali le liberalità in commento assoggettate a imposta sostitutiva sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le stesse somme rilevano ai fini della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Esempio
Lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:
Con la novella normativa si avrà:
Il reddito di riferimento dell'anno 2023 che rileva per l'applicazione della norma nell'anno 2024, è pari a euro 55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva: il lavoratore non potrà beneficiare dell'agevolazione in esame nell'anno 2024, avendo superato nell'anno d'imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).
Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta e versata utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E, previa verifica del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Il sostituto d'imposta, se è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l'applicazione dell'imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all'erogazione delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l'agevolazione, lo stesso può applicare l'imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d'importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi. Il medesimo lavoratore deve, altresì, comunicare al datore di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (pari al 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), l'importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.
Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l'eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, atteso che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva.Tuttavia, se il sostituto d'imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest'ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
In assenza dei presupposti richiesti e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.
Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA.
Fonte: Circ. AE 29 agosto 2023 n. 26
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