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mercoledì 30/08/2023 • 06:00

Fisco Decreto Omnibus

Come utilizzare il credito di imposta R&S nella microelettronica

Il credito R&S previsto per il settore della microelettronica dal Decreto Omnibus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, al pari degli altri benefici attualmente fruibili e non potrà essere cumulato con il credito R&S di cui alla Legge di Bilancio 2020.

di Francesca Moretti - Avvocato e Dottore di Ricerca

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  • Tempo di lettura 5 min.
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Il “Chips Act” europeo

L'art. 5 DL 104/2023 (cd. “Omnibus”) introduce un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo svolte nel settore della microelettronica, la cui ragione di esistere è data dalla necessità di adeguare necessità di porsi in linea con gli obiettivi del cd. “Chips Act” europeo, un pacchetto normativo appena approvato dall'UE, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. Si tratta di un settore strategico a livello globale, pertanto ponendo la necessità di un intervento coordinato volto a a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l'individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare (cfr. Relazione illustrativa al DL Omnibus).

I destinatari

Il credito di imposta in questione è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni di imprese non residenti. In aggiunta il tax credit spetta anche qualora le attività di R&S siano svolte mediante contratti sottoscritti con imprese localizzate:

  • in altri Stati membri dell'UE;
  • in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
  • in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996 (i.e. gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia).

I costi eleggibili al beneficio

Il credito di imposta in questione spetta per i costi eleggibili di cui all'art. 25, par. 3, Reg. UE 651/2014 (art. 5 comma 2), ciò a dire:

  • spese per il personale impiegato nel progetto (art. 25, par. 3 lett. a));
  • costi relativi alle attrezzature ed alla strumentazione nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli stessi non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono ammissibili solamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente accettati (art. 25, par. 3 lett. b));
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi di servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25, par. 3, lett. d));
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25, par. 3, lett. e)).

Sono esclusi dal beneficio i costi relativi agli immobili sostenuti dall'11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del DL Omnibus) e fino al 31 dicembre 2027.

Utilizzo del credito di imposta

Il nuovo credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.lgs. 241/97 mediante F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L'utilizzo in compensazione è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria (art. 5, c. 2).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione appositamente iscritta nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.lgs. 39/2010.

Certificazione attività R&S e divieto di cumulo con il tax credit ex art. 1, c. 200, Legge 160/2019

Ai fini della fruizione dell'incentivo, le imprese beneficiarie dovranno richiedere la certificazione per le attività di R&S svolte ex art. 23, c. 2 – 5, DL 73/2022 la quale, si rammenta, è vincolante per l'AE. Va detto che il decreto attuativo dell'appena citata disposizione non è stato ancora adottato. Va detto inoltre che, con un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno normate i criteri di assegnazione e le procedure applicative per il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 5 in questione, il tax credit previsto per il settore della microelettronica non potrà essere cumulato con quello di cui al comma 200 dell'art. 1 Legge 160/2019, conseguendone quindi che i costi potenzialmente eleggibili per entrambi gli incentivi non potranno cumulare ambedue i benefici fiscali in questione.

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