martedì 29/08/2023 • 06:00
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Qualora, alla data della sua presentazione, difetti uno degli elementi costitutivi del diritto e il suo esame non si sia concluso favorevolmente, è necessario presentare una nuova domanda. A ribadirlo è la Cassazione con la sentenza n. 25075 del 23 agosto 2023.
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Il caso in esame trae origine dalla domanda di pensione di anzianità presentata il 1° giugno 2011 da una lavoratrice, in mobilità dal mese di agosto 2009, la quale aveva chiesto l'applicazione del regime di deroga previsto dal DL 78/2010, conv. con mod. nella Legge 122/2010. Domanda questa respinta dall'INPS, il 22 luglio 2011, con la precisazione che sarebbe stata riesaminata qualora fosse stato accertato il diritto della lavoratrice di godere del regime delle “finestre”. Contro il diniego dell'INPS la lavoratrice aveva proposto ricorso amministrativo, rigettato il 26 novembre 2013 e l'Ente previdenziale aveva poi accolto, a decorrere dal 1° novembre 2013, la domanda di pensione di anzianità presentata dalla stessa il precedente 23 ottobre. Tuttavia, la lavoratrice - ritenendo che la pensione di anzianità avrebbe dovuto esserle riconosciuta a far data dal 1° marzo 2012 - aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'INPS per l'importo di Euro 31.459,60, relativo ai ratei arretrati della prestazione pensionistica. L'INPS, a sua volta, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed il suo ricorso veniva accolto dal Tribunale adito che revocava il pred...
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