lunedì 28/08/2023 • 06:00
La legge delega per la riforma fiscale, disciplina all’articolo 5, i princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Si tratta di un progetto di riforma ambizioso destinato, a regime, a modificare strutturalmente la disciplina dell’IRPEF rispetto alla disciplina vigente.
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Poiché la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, prevista dalla delega fiscale, impatterà sulla disciplina dell'IRPEF, il legislatore ha previsto delle modifiche graduali ma che dovrebbero portare verso la transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
A tal fine, per assicurare il principio di progressività di cui all'articolo 53 Cost., il legislatore prevede che s'intervenga sulle deduzioni e sulle detrazioni dall'imposta.
L'articolo 5 L. 111/2023 disciplina importanti interventi sugli aspetti generali dell'IRPEF mentre altre misure riguardano le singole categorie reddituali: redditi agrari, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi di capitale e redditi diversi.
Per avere una visione più di dettaglio e soprattutto cogente degli effetti della riforma si dovrà certamente attendere l'attuazione dell'esecutivo e segnatamente l'approvazione definitiva dei decreti legislativi da attuare entro 24 mesi, ma l'analisi dei princìpi e criteri direttivi consente di avere già contezza di quelli che saranno i punti qualificanti destinati a governare l'IRPEF nei prossimi anni.
Soffermandoci sulla parte generale di riforma dell'IRPEF, emerge la radicale modificazione della struttura dell'imposta disegnata dal legislatore.
A tal proposito, va rilevato che, rispetto ai 24 mesi entro i quali il Governo è chiamato ad adottare i decreti delegati, gli interventi relativi all'IRPEF vedranno la luce già prima del più completo riordino della materia.
Se da un lato è prevista una profonda riforma dell'imposta, peraltro graduale, allo stesso tempo il legislatore ha individuato gli interventi da approvare nelle more della definitiva attuazione della revisione della materia.
Aspetti generali a regime
Il legislatore prevede, a regime, la transizione verso un'aliquota unica d'imposta da raggiungere peraltro gradualmente, segnatamente mediante l'intervento di riordino degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta.
In ogni caso, la revisione sarà ispirata alla graduale riduzione dell'imposta ed un intervento di riordino anche delle deduzioni, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.
Nel riordino dovrà tenersi conto di alcune specifiche finalità che consentono di delineare la direzione degli interventi.
Va sottolineato che la riforma dell'IRPEF riprende la filosofia generale di riforma prevista dall'articolo 2, comma 1, secondo cui il Governo tra i principi da osservare vi sono quelli di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese.
Segnatamente, l'articolo 5 prevede, per l'IRPEF, che le misure debbano tenere conto della composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli nonché misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.
A tali finalità si affiancano quelle relative:
In buona sostanza, quello che ci sarà da attendersi è il riordino delle tax expenditures presenti nel nostro ordinamento preservando e semmai agevolando ulteriormente le misure che soddisfano le finalità perseguite dalla riforma.
Nelle more della riforma
Nelle more dell'ambiziosa attuazione descritta, sono comunque previsti interventi di più immediata attuazione con lo scopo del graduale perseguimento dell'equità orizzontale e quindi guardando alla capacità contributiva del contribuente misurata in relazione alle condizioni personali ed in particolare del contesto familiare.
Più specificamente è prevista innanzitutto la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Prevista anche la possibilità per il contribuente di optare per deduzione dei contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito direttamente dalla categoria reddituale (es. reddito di lavoro autonomo) e l'eccedenza dal reddito complessivo.
Importanti novità della parte generale riguardano i lavoratori dipendenti, oltre naturalmente a quelli contenuti nella parte relativa alle categorie reddituali.
È infatti prevista la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso nonché l'allargamento dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sulla tredicesima mensilità, nonché sui premi di produttività.
Sempre tra le novità anche la possibile riproposizione del regime agevolato di tassazione sul reddito incrementale introdotto per, per l'anno 2023, dalla L. n. 197/2022 per le persone fisiche esercenti attività̀ d'impresa, arti o professioni.
Altri interventi
Sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, la delega tocca l'art. 51 TUIR, e soprattutto il comma 2 che si occupa del c.d. welfare aziendale, ovvero dei benefit esclusi dalla base imponibile del reddito.
È prevista la revisione e la semplificazione di tali disposizioni salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.
Tra gli interventi relativi alle categorie reddituali, da segnalare altresì alcune rilevanti previsioni in materia di reddito di lavoro autonomo.
Innanzitutto, il superamento dell'attuale disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.
In arrivo anche l'attesa neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Per lavoratori autonomi ed imprese cui si applicano gli ISA la delega prevede l'introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.
Un sistema, comunque, che preserverebbe l'attuale sistema di calcolo, anche previsionale, e che comunque non deve peggiorare la situazione del contribuente.
Da menzionare altresì l'estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni commerciali a condizione che il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione.
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