sabato 26/08/2023 • 06:00
Nel caso di cessione del ramo d’azienda, di cui sia stata accertata l’illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto può ottenere il risarcimento subìto a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di ricevere la prestazione solo quando lo stesso abbia provveduto a costituirlo in mora (Cass. 24 luglio 2023 n. 22041).
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Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato la cedente il ramo d'azienda al pagamento in favore del lavoratore ivi addetto delle seguenti somme: Euro 195.701,38 per le retribuzioni non percepite nel periodo di CGI da luglio 2011 a gennaio 2013 “e successivamente in mobilità detratto quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado”; Euro 10.139,70 per premi di produzione non percepiti; Euro 5.164,59 per il premio annuo non percepito; Euro 10.955,00 a titolo di buoni pasto non percepiti. Il tutto, oltre accessori di legge e spese. Per quanto di interesse, la Corte distrettuale aveva formulato la sua decisione sull'assunto che “l'affermata natura retributiva del credito del lavoratore ceduto che abbia vanamente messo in mora il datore di lavoro cedente, per il periodo successivo alla costituzione in mora, non è affatto incompatibile con il riconoscimento, in capo al medesimo lavoratore, del diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza della invalida cessione, per il periodo dalla data della cessione medesima e sino alla messa in mora”. Pertanto, la Corte d'appello aveva ritenuto le...
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