lunedì 04/09/2023 • 06:00
Le somme ricevute a titolo di arretrati pensionistici costituiscono redditi soggetti a tassazione separata alla fonte e, pertanto, rilevano ai fini della verifica della soglia reddituale richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, è necessario che il soggetto non superi la soglia di reddito pari a 12.838,01 euro. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente abbia percepito nel periodo d'imposta anche arretrati pensionistici, occorre valutare la rilevanza o meno di tali somme in sede di verifica della suindicata soglia.
Il gratuito patrocino
La persona non abbiente, al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento civile, amministrativo o penale, sia per agire che per difendersi,può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio), ai sensi dell'art. 74 del DPR 115/2002.
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse, inoltre, la medesima disciplina è applicabile anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Per poter fruire dell'agevolazione in ambito civile, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza in carta semplice, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (presso l'ufficio del magistrato in ambito penale). Successivamente al deposito della domanda d'ammissione, entro 10 giorni viene valutato l'accoglimento o il rigetto. Il Consiglio medesimo, ai fini del controllo sulla veridicità dei redditi dichiarati, trasmette una copia del provvedimento anche all'Agenzia delle Entrate.
Condizioni reddituali per l'accesso
Ai sensi dell'art. 76, c. 1, del DPR 115/2002, per l'ammissione al gratuito patrocinio, è necessario che il soggetto richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro. Tale soglia, è stata da ultimo aggiornata dal DM 10 maggio 2023, pubblicato in GU il 6 giugno 2023.
Qualora il richiedente conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente stesso. In tal caso, tuttavia, il limite suindicato è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi (art. 92, DPR 115/2002). Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, con la locuzione “componente della famiglia”, il legislatore ha voluto tenere conto “della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio”.
Sono considerati “familiari”, quindi, non sono coloro i quali sono legati al richiedente da vincoli di consanguineità o giuridici, ma anche quanti convivono con lo stesso e contribuiscono all'andamento della vita domestica.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare conviventi con lo stesso, per la determinazione della soglia rilevante si tiene conto del solo reddito personale.
In sede di verifica della soglia di reddito, è necessario considerare anche i redditi previsti al c. 3, del citato art. 76, ossia quelli:
Nonostante la previsione normativa prevista dall'art. 76, per il calcolo del limite di reddito sono emersi nel corso del tempo dubbi sulla rilevanza o meno di alcune somme percepite dal richiedente, in funzione della natura delle stesse.
In merito, l'Amministrazione Finanziaria, con la Ris. 15/E/2008, ha fornito chiarimenti sulla definizione di reddito imponibile contenuta nel citato articolo 76, precisando che, il reddito cui far riferimento è quello imponibile ai fini dell'Irpef, così come definito dall'art. 3 del TUIR, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76. Al tal fine, è bene ricordare che, il summenzionato art. 3, qualifica il reddito imponibile come il reddito complessivo formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo giurisprudenziale, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla definizione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio, affermando che, ai fini della determinazione di tale reddito, è necessario considerare, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione. Ciò, in quanto, “il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo d'imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile”.
Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che la condizione reddituale del soggetto richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, è verificata considerando tutti i redditi effettivamente percepiti, a prescindere dall'imponibilità o meno degli stessi.
Pertanto, rilevano, ad esempio, le somme conseguito a titolo di reddito di cittadinanza, le pensioni, gli assegni di separazione. Al contrario, secondo alcuni orientamenti della Corte, sono esclusi gli importi ricevuti per l'indennità di accompagnamento o pensione d'invalidità, in quanto tali somme hanno una funzione assistenziale, essendo destinate “a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana”. Per tale ragione, esse non rientrano nella nozione di reddito, di cui all'art. 76.
A completamento di quanto su esposto, si precisa, inoltre, che non costituisce un criterio valido per la verifica della soglia di reddito il valore risultante dalla certificazione ISEE.
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