lunedì 28/08/2023 • 06:00
Il bonus investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è stato istituito in sostituzione dell’iperammortamento. Il Milleproroghe ha differito al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022. Se dopo la prenotazione l’azienda cambia il fornitore viene meno il presupposto per la fruizione del bonus.
Un amministratore unico di una società di costruzioni edili realizza una serie di investimenti nell'acquisto di nuovi beni tecnologici quali droni ed escavatori con i requisiti di industria 4.0. Tali investimenti sono stati prenotati nel 2022 da un fornitore autorizzato e si è provveduto entro il 31 dicembre 2022 a pagare un acconto con conferma d'ordine del 20 per cento. Si ha intenzione di sostituire il fornitore pur avendone già versato il 20% su acconto prenotato. Ci si chiede se si potrà comunque beneficiare del credito d'imposta industria 4.0, del 40 per cento, anche in caso di sostituzione parziale del fornitore. Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, legge n. 160/2019), in sostituzione dell'iperammortamento. Il bonus originariamente spettava per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l'ordine risultava accettato dal venditore ed era stato effettuato il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Tante sono state le proroghe in questi anni, e l'ultima in ordine di tempo è il decreto Milleproroghe (articolo 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023), che ha differito al 30 novembre 2023 il termine, già prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 dalla legge di Bilancio 2023, per completare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022. Il credito di imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente: dalla forma giuridica; dal settore economico in cui operano; dalle dimensioni aziendali; dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato. Per espressa previsione normativa, i beni agevolati devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e sono agevolabili i beni: acquistati a titolo di proprietà; in leasing; realizzati mediante appalto; realizzati in economia.
LA SOLUZIONE
L'articolo 1, comma 1057, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, ha previsto che gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 e consegnati entro il 30 novembre 2023, potranno beneficiare del credito d'imposta con aliquota al 40%.
Nello specifico la norma prevede che la prenotazione si verifica quando l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene. Pertanto poiché la prenotazione è avvenuta nel mese di dicembre 2022, venendo meno l'accordo tra le parti per la fornitura, con conseguente nuovo accordo con un nuovo fornitore, si ritiene presumibilmente che il nuovo accordo faccia cadere e venire meno il contratto stipulato con il precedente fornitore e che di conseguenza la prenotazione effettuata nel rispetto della deadline al 31.12.2022, non abbia più valenza giurisprudenziale. Per tale motivo si presuppone che le somme versate a titolo di prenotazione non possano godere di alcun credito d'imposta.
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Nel contributo viene analizzato il caso dell'investimento complesso - realizzato in economia su base pluriennale - nonché i principi cui deve uniformarsi il contribuente per individuare la corretta disciplina agevolativ..
Piero Bertolaso Brisotto
- Dottore commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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