mercoledì 23/08/2023 • 14:00
Il ministero del Lavoro, con i Decreti n. 88 e 89 del 21 giugno 2023, definisce per i settori agricoltura, industria e navigazione i massimali e i minimali di retribuzione annua per il calcolo delle rendite INAIL, oltre a rivalutare alcune prestazioni erogate dallo stesso Istituto.
redazione Memento
Con i Decreti n. 88 e 89 del 21 giugno 2023 pubblicati in data 17 agosto 2023 nella sezione Pubblicità legale del sito del ministero del Lavoro, lo stesso dicastero provvede a ridefinire, con decorrenza 1° luglio 2023, i massimali e i minimali di retribuzione annua per il calcolo delle rendite INAIL per i settori agricoltura, industria e navigazione, oltre a rivalutare alcune prestazioni erogate dall’INAIL. Lavoratori agricoli: retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite Dal 1° luglio 2023, per i lavoratori agricoli, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL è fissata nella misura di € 29.010,95. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 19.221,30. Rendita diretta INAIL: determinazione del minimale e del massimale di retribuzione annua per il settore industria Dal 1° luglio 2023, per il settore Industria, il minimale ed il massimale della retribuzione annua utile alla liquidazione delle rendite INAIL sono pari, rispettivamente, a € 19.221,30 e a € 35.696,70. Lavoratori marittimi: limiti di retribuzione per il calcolo delle rendite INAIL Dal 1° luglio 2023 i limiti di retribuzione annui per il calcolo delle rendite INAIL per i lavoratori marittimi sono determinati come di seguito: - € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti; - € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina; - € 39.623,34 per gli altri ufficiali. Assegno per l'assistenza personale continuativa: rivalutazione Per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007, in caso di invalidità (a prescindere dal grado della stessa) conseguente a determinate menomazioni tassativamente elencate e purché sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile per tutta la durata dell'assistenza. Dal 1° luglio 2023 la misura dell'assegno per l'assistenza personale continuativa è rivalutata e risulta pari a € 632,94. Assegno una tantum in caso di morte: rivalutazione Oltre alla rendita, l'INAIL eroga un assegno c.d. "funerario" ai superstiti di deceduti per infortunio o malattia professionale o a chiunque dimostri di avere sostenuto le spese funerarie. Dal 1° luglio 2023 la misura dell'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è rivalutata e risulta pari a € 11.612,92. Fonte: DM 21 giugno 2023 n. 88 DM 21 giugno 2023 n. 89
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