giovedì 24/08/2023 • 06:00
La Cassazione, con ordinanza 24 luglio 2023 n. 22077, conferma che le condotte extra-lavorative possono giustificare il licenziamento disciplinare del lavoratore qualora risulti che esse abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto di lavoro e siano idonee a compromettere l’aspettativa datoriale al corretto adempimento della prestazione lavorativa.
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Le condotte extra-lavorative non possono giustificare il licenziamento disciplinare del lavoratore, qualora tali fatti non abbiano rilevanza giuridica nel contesto aziendale per non essere stata provata l'attitudine oggettiva della condotta extra-lavorativa ad incidere sul corretto svolgimento della prestazione lavorativa. Tale ipotesi integra la fattispecie della “insussistenza del fatto”, con applicazione in favore del lavoratore della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22077 del 24 luglio 2023. Il caso di specie Il lavoratore, dipendente della società datrice di lavoro da quasi un trentennio, era stato licenziato all'esito di un procedimento disciplinare, avviato a seguito di una denunzia per asseriti maltrattamenti, ingiurie e lesioni personali sporta dalla convivente del lavoratore e del successivo provvedimento cautelare adottato dal GIP, dal quale erano emersi plurimi e abituali atteggiamenti oltraggiosi, prevaricatori e violenti nei confronti della convivente e della ex moglie. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice ...
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