sabato 19/08/2023 • 06:00
Pubblicata una Circolare che fa luce sui profili fiscali del lavoro da remoto (cd. smart working) e sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità normative.
redazione Memento
Ai fini fiscali, il lavoro dipendente si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente. È questo solo uno dei chiarimenti forniti dalla nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 25 dello scorso 18 agosto, in relazione allo smart working. Il nuovo documento prassi, oltre a far luce sui profili fiscali del lavoro da remoto, fornisce chiarimenti anche in relazione alla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla L. 83/2023. Relativamente allo smart working, le Entrate hanno reso considerazioni analoghe a quelle svolte per i redditi da lavoro dipendente anche ai fini del riconoscimento di una stabile organizzazione o una base fissa. Al riguardo, i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa) possono sintetizzarsi in: esistenza della sede d'affari nella disponibilità dell'impresa o del professionista; fissità spaziale e temporale della sede d'affari; svolgimento dell'attività d'impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari. Tali requisiti, per l'amministrazione finanziaria, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d'impresa o di lavoro autonomo da remoto (nel caso, ad esempio, di un architetto che dispone di uno studio professionale nello Stato Z e decida di trascorrere parte dell'anno in Italia dove continua a elaborare progetti che poi spedisce tramite email ai committenti con i quali effettua videochiamate, occorre valutare l'esistenza di una base fissa). In sintesi, come per i redditi di lavoro dipendente, la modalità agile non altera i tradizionali criteri di attribuzione della potestà impositiva dettati dalle previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. In relazione al regime impatriati, la Circolare precisa che può beneficiarne il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità smart working, in quanto in tal caso i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano. Con riguardo ai trasferimenti fittizi di residenza all'estero, l'amministrazione finanziaria precisa che il dato formale dell'iscrizione all'AIRE e la circostanza di prestare l'attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i più volte citati criteri di individuazione della residenza fiscale nel nostro Paese. Del pari, lo svolgimento a distanza dell'attività lavorativa in un Paese diverso da quello di stabilimento dell'operatore economico non esclude la possibilità che tale attività venga valutata sotto il profilo sostanziale. Nella seconda metà della circolare, dedicata ai lavoratori frontalieri, largo spazio è dedicato, oltre alle definizioni, alle Convenzioni stipulate dall'Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera. Proprio in relazione alla Svizzera, il nuovo documento di prassi passa in rassegna le novità recate dalla L. 83/2023, di ratifica ed esecuzione del nuovo Accordo Italia-Svizzera che sarà applicabile dal 1° gennaio 2024, tra cui l'innalzamento da 7.500 a 10.000 euro della franchigia da imposizione per i redditi da lavoro dipendente e il regime transitorio previsto per i c.d. “attuali frontalieri”. Fonte: Circ. AE 18 agosto 2023 n. 25
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Marcello Ascenzi
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