venerdì 18/08/2023 • 06:00
Chiarita la platea di beneficiari: i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze di aziende industriali e artigiane.
redazione Memento
Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale con pagamento diretto i lavoratori beneficiari della prestazione in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. In tal caso la domanda deve essere presentata direttamente all'INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio presente sull'Hub delle prestazioni non pensionistiche, la piattaforma unificata INPS per l'acquisizione delle domande on-line (vedi Mess. INPS 22 maggio 2022 n. 2147). A chiarirlo è l'INPS nel Messaggio n. 2951 dello scorso 14 agosto. L'ipotesi contemplata rappresenta un'eccezione, perché, come noto, l'importo dell'assegno per congedo matrimoniale è normalmente anticipato dal datore di lavoro e viene conguagliato con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposto nel flusso UniEmens (codici L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”; e L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”). La prestazione in commento è riconosciuta ai lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell'industria e dell'artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all'art. 49 L. 88/89. A favore di detti soggetti è previsto, in particolare, un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell'INPS, pari a sette giorni di retribuzione. L'assegno, concesso in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell'indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell'INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni. La prestazione non spetta ai lavoratori esclusi dall'applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). In caso di lavoratore straniero, si ha diritto all'assegno in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato. Per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa illustrata e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra descritti. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Con un prossimo Messaggio l'INPS comunicherà ulteriori aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Fonte: Mess. INPS 14 agosto 2023 n. 2951
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