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sabato 12/08/2023 • 06:00

Impresa Pubblicata in GU la legge di conversione

Crisi d’impresa: disposizioni transitorie nel Decreto Salva Infrazioni

Il Decreto Salva infrazioni è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 103/2023, pubblicata sulla GU n. 186 del 10 agosto 2023. Il decreto contiene, tra l'altro, anche disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa, in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva UE 2019/1023.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stato approvato nei giorni scorsi dalla Camera dei Deputati in via definitiva il disegno di legge di conversione del DL 69/2023 (cd. Decreto Salva Infrazioni), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure d'infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato in precedenza dal Senato.

Successivamente, la Legge 103/2023 di conversione del suddetto decreto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 186 del 10-08-2023).

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si è resa necessaria a fronte di atti normativi dell'UE o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento.

Le procedure d'infrazione sulle quali si è intervenuti sono relative a diverse materie, dall'agevolazione in materia d'imposta di registro per l'acquisto della cosiddetta “prima casa”, alle misure di tutela nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, dalla disciplina del personale volontario ed a tempo determinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle misure per il miglioramento della qualità dell'aria e della prevenzione dei rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In sede di conversione in legge del decreto, sono state introdotte modifiche al testo originario, nonché alcune norme che provvedono ad introdurre disposizioni transitorie in alcuni ambiti.

Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto l'art. 1-bis che reca una disciplina transitoria concernente le transazioni su crediti tributari e contributivi proposte dall'imprenditore nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese in stato di crisi o d'insolvenza.

La disciplina transitoria riguarda le disposizioni recate dall'art. 63, c. 2-bis, del D.Lgs. 14/2019 che, nel testo vigente, stabilisce che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • l'adesione anche di questi creditori è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali dei crediti interessati dagli accordi che sono necessarie per la conclusione degli accordi stessi;
  • la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente.

Per completezza, occorre ricordare che, al c. 2-bis sopra citato, non sono ascritti effetti finanziari e che, allo stesso, è applicabile una generale clausola d'invarianza finanziaria (art. 52 del medesimo D. Lgs. 83/2022).

Le norme in esame, specificano che l'efficacia della disciplina transitoria si dispiega “fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” (ossia del D.Lgs. 14/2019): durante tale arco temporale non trova, conseguentemente, applicazione la disciplina vigente sopra descritta.

La disciplina transitoria, oltre a confermare le vigenti condizioni richieste per l'omologazione, richiede che ricorrano congiuntamente anche le seguenti ulteriori condizioni:

  1. gli accordi non devono avere carattere liquidatorio;
  2. l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, c. 1 e 60, c. 1, del Codice di cui al D.Lgs. 14/2019;
  3. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
  4. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
  5. il soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni ed interessi.

La disciplina transitoria prevede anche che, qualora l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disciplina sopra illustrata possa trovare applicazione, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40% dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni ed interessi inclusi e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni.

Sono, altresì, dettate alcune disposizioni tecnico-procedimentali con riguardo al procedimento di omologazione e, infine, si prevede che la disciplina transitoria introdotta si applichi alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all'entrata in vigore del decreto in esame.

A completamento di quanto sopra esposto, occorre considerare che, la relazione tecnica allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame, esplicita che la disciplina transitoria sopra descritta, è stata prevista alla luce delle prime applicazioni del nuovo Codice della crisi d'impresa e al fine di limitare rilevanti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Più in generale, la relazione tecnica evidenzia che la nuova disciplina, concordata preventivamente con la Commissione Europea, è finalizzata ad assicurare una piena e coerente attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, tenendo conto anche degli obiettivi PNRR e che, la stessa, limita il ricorso all'omologa degli accordi di ristrutturazione in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Fonte: Legge 103/2023 (GU 10 agosto 2023 n. 186)

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- Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto dell’economia

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