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lunedì 28/08/2023 • 06:00

Caso Risolto Agevolazioni alle imprese

Come accedere ai contributi per lo sviluppo di filiere produttive strategiche

Nell'ambito delle agevolazioni concesse per la realizzazione di contratti di sviluppo per le filiere produttive, l'incremento occupazionale rappresenta uno dei criteri per l'assegnazione del punteggio nella fase istruttoria. Il mancato raggiungimento dell'incremento comporta la revoca del contributo.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Tra i criteri di valutazione delle domande di adesione ai contributi per il sostegno dei contratti di sviluppo nelle filiere produttive strategiche, è previsto l'incremento del livello occupazionale connesso al programma realizzato.

Si analizzano le conseguenze, per l'impresa beneficiaria, qualora la stessa non consegua l'incremento occupazionale posto alla base della formazione del punteggio nella fase istruttoria delle domande.

Contributi per i contratti di sviluppo delle filiere produttive

Nell'ambito delle misure di sostegno ai contratti di sviluppo delle filiere produttive strategiche, attraverso una dotazione finanziaria di 391,8 milioni di euro stanziata dal DM 11 maggio 2023, è stato aperto lo scorso 28 luglio un nuovo sportello per la presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa.

In particolare, possono presentare la domanda di agevolazione, le imprese di qualsiasi dimensione che presentano programmi industriali comprendenti progetti d'investimento produttivo e, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nelle sole aree del territorio nazionale diverse da quelle individuate quali “zona a” nell'ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale vigente.  

Le filiere produttive strategiche interessate dall'agevolazione sono:

  • aerospazio e aeronautica;
  • design, moda e arredo;
  • metallo ed elettromeccanica;
  • chimico e farmaceutico;
  • gomma e plastica;
  • alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I programmi, inoltre, devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di adesione.

Gli stessi potranno essere attuati:

  • da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti d'investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera stessa;
  • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi d'integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.

Le agevolazioni dovranno essere concesse entro il termine finale di validità della sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (31 dicembre 2023), nella forma:

  • del contributo in conto impianti per gli investimenti produttivi;
  • del contributo diretto alla spesa per i progetti di ricerca e sviluppo.

È escluso, quindi, il finanziamento agevolato.

Presentazione delle domande e valutazione

Per l'accesso all'agevolazione in esame, le imprese possono presentare telematicamente la domanda di adesione fino alle ore 12.00 del 13 ottobre 2023, attraverso la piattaforma predisposta da Invitalia, allegando, altresì, la documentazione prevista all'art. 3, c. 3, del Decreto Direttoriale 18 luglio 2023.

La formazione della graduatoria non avverrà considerando il criterio cronologico, bensì specifici criteri di valutazione dei programmi, ossia:

  • l'innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali coerenti con il piano Transizione 4.0 (beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, indicati negli allegati A e B della L. 232/2016), rispetto al totale degli investimenti previsti;
  • l'impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all'impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;
  • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

Il punteggio complessivo ottenuto in base ai summenzionati criteri potrà essere incrementato, fino ad un massimo del 10%, per le imprese in possesso:

  • del rating di legalità (5%);
  • di almeno una certificazione ambientale EMAS, ISO 140001, ISO 50001 (5%).

Con specifico riguardo all'impatto occupazionale, l'art. 6, c. 2, lett. a) del DM 11 maggio 2023, specifica che, il punteggio viene ottenuto dal rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del progetto d'investimenti nell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale.

Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unità lavorative annue, previsto a seguito della realizzazione degli investimenti ed il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.

Alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, è attribuito un punteggio pari a 1,5.

Non concorrono, invece, alla determinazione del punteggio in argomento, i nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione previsti nell'ambito del complessivo programma di sviluppo.

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