lunedì 28/08/2023 • 06:00
L'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time può conseguire anche da valutazioni strategiche ed economiche che vanno valutate e concordate tra le parti.
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Lo strumento contrattuale del lavoro a tempo parziale – disciplinato dagli artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015 - è strutturato dalla legge in modo da consentire alle parti una rimodulazione del complessivo impegno lavorativo – in termini di ore – senza pregiudicare la posizione del lavoratore. Per tale ragione, l'art. 7 D.Lgs. 81/2015 prevede espressamente che il lavoratore part-time ha gli stessi diritti di un lavoratore full-time comparabile e che il trattamento economico e normativo viene riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Non solo, anche la disciplina delle clausole elastiche (art. 6 D.Lgs. 81/2015) è strutturata dalla legge in modo da tenere conto della posizione del lavoratore a tempo parziale, il quale potrebbe avere interesse a svolgere – nelle ore in cui non è impiegato presso il proprio datore di lavoro – altra attività lavorativa. Previsione, peraltro, introdotta dalla legge in via strutturale per tutti i lavoratori dal Decreto Trasparenza. L'art. 8 D.Lgs. 104/2022 prevede che, fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 c.c. in materia di obbligo di fedeltà e non concorrenza il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgim...
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