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lunedì 14/08/2023 • 06:00

Fisco Dalla Cassazione

Giudicato esterno: imposta di registro e rilevanza IVA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21853 del 21 luglio 2023, modificando quanto stabilito con la sentenza n.18547/2023, ha sostenuto che il giudicato esterno formatosi ai fini del registro è vincolante anche ai fini IVA.

di Alessia Vignoli - Avvocato cassazionista, professore associato Tor Vergata

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Giudicato esterno: quanto accertato nel registro rileva ai fini IVA e viceversa

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21853 del 21 luglio 2023 si discuteva della legittimità o meno della riqualificazione come cessione di azienda delle vendite di alcuni immobili strumentali e macchinari. Nel caso di specie detta riqualificazione aveva condotto al disconoscimento della detrazione IVA nei confronti della cessionaria.

Per la Corte, con una scelta diversa da quella ipotizzata nella precedente sentenza n.18547/2023, la fattispecie in esame deve essere decisa considerando risolutiva, in via preliminare, l'intervenuta formazione del giudicato esterno, sulla qualificazione inter partes dell'operazione economica sottostante in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. 

Ebbene in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro la medesima vendita di macchinari e altri beni strumentali oggetto di riqualificazione è stata considerata compravendita di beni, anziché quale cessione di azienda.

Quanto deciso ai fini dell'imposta di registro, pur riguardando una imposta diversa, diventa rilevante ai fini dell'individuazione delle caratteristiche del presupposto imponibile

Perde così il proprio fondamento la pretesa fiscale che nel caso di specie ipotizzava la cessione di azienda e disconosceva alla società contribuente l'esercizio del diritto di detrazione.

Giudicato esterno e sua rilevabilità anche d'ufficio

La Corte ribadisce, dunque, l'importanza del giudicato esterno sancendone la rilevabilità anche d'ufficio e sottraendolo alla volontà delle parti in ossequio alla necessità di tutelare un più elevato interesse pubblico, volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti.

Del resto le operazioni oggetto di riqualificazione sono esattamente le stesse e dunque il giudicato esterno deve necessariamente essere applicato in ossequio al fatto che garantisce sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia come, peraltro, detto sopra.

L'operazione economica, proprio per effetto della rilevanza attribuita al giudicato esterno, deve essere valutata unitariamente sia ai fini dell'imposta di registro sia ai fini IVA e questo anche se, come sottolineato dalla Corte, le imposte sono diverse e presentano una diversa base probatoria. Il registro, infatti, in seguito alle modifiche apportate all'art. 20 DPR 131/86 si basa su “elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati” mentre l'accertamento ai fini IVA, richiede “una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, che può comprendere la presa in considerazione delle intenzioni delle parti, purché esse siano comprovate da elementi oggettivi …” specie nel caso in cui si tratti di un'operazione artificialmente scomposta in più parti.

Tanta è la forza attribuita nel caso di specie al giudicato esterno che la Corte, richiamando il principio iura novit curia – all'operazione in discussione considerata ormai cessione di beni applica l'imposta di registro in misura fissa e considera legittimo il diritto alla detrazione annullando integralmente gli avvisi di rettifica ai fini IVA.

Fonte: Cass. 21 luglio 2023 n. 21853

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