giovedì 10/08/2023 • 06:00
Nell'appalto, la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori impiegati. A confermarlo è la Cassazione con la pronuncia n. 19514 del 10 luglio 2023.
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Il caso trae origine dalla pretesa dell'INPS di ottenere da un Condominio, in applicazione dell'art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003, il pagamento dei contributi non versati da una s.r.l. per due proprie dipendenti impiegate nel servizio di pulizie oggetto d'appalto presso il Codominio stesso.
Il Tribunale adito aveva accolto il ricorso del Condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall'Ente previdenziale, mentre la Corte distrettuale aveva riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso di opposizione e confermando i contenuti dell'accertamento ispettivo.
Avverso la decisione di secondo grado ricorreva in cassazione il Condominio a cui resisteva l'INPS con controricorso.
Normativa di riferimento
Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 (ratione temporis applicabile e per quanto qui di interesse), commi 1, 2 e 3 ter:
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Pasquale Staropoli
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