martedì 08/08/2023 • 12:25
Con due decreti del 1° agosto 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, diventano operativi i crediti d'imposta per l'accesso alla mediazione e negoziazione assistita.
redazione Memento
Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023 sono stati pubblicati due decreti del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023 che rendono operativi i crediti d'imposta volti a favorire l'accesso alla mediazione e alla negoziazione assistita. Mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita Con il primo decreto, che si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore (22 agosto 2023), è stato stabilito che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta (di cui agli artt. 20 D.Lgs. 28/2010 e 21 bis DL 83/2015) deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura tramite la piattaforma, accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID, CIE e CNS. Entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione, il Ministero comunica al richiedente beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante. Dalla data di ricevimento di questa comunicazione, i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite Mod. F24 e non danno luogo a rimborso. Per l'utilizzo dei crediti d'imposta, il Ministero, almeno 5 giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta. Onorario spettante all'avvocato Con il secondo decreto sono determinati: - l'onorario dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; - le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo. La domanda di attribuzione del credito deve essere presentata tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIE Id almeno di livello due e CNS. Il COA (consiglio dell'ordine degli avvocati) riceve l'istanza e adotta o nega la delibera di congruità al patrocinio a spese dello Stato, annotandola sulla piattaforma. L'avvocato emette una fattura elettronica intestata al Ministero e può presentare tra il 1° gennaio e il 31 marzo oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno l'istanza di riconoscimento del credito di imposta, utilizzabile in compensazione. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.
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