Nel corso dell'esame al Senato della riforma fiscale (atto A.S. n. 797-A), approvata in via definitiva anche dalla Camera, è stato modificato l'art. 16, contenente i princìpi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari.
I princìpi e i criteri, dopo le modifiche, possono riguardare quattro aree:
interventi per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento;
interventi per favorire l'accesso ai servizi dell'Amministrazione Finanziaria;
interventi volti a rafforzare la posizione dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
interventi concernenti l'Amministrazione Finanziaria.
Questi interventi sono annoverati nel primo comma dell'art. 16, ma non si può fare a meno di evidenziare che anche il secondo comma ha subìto una piccola modifica.
Gli emendamenti
Di seguito si evidenziano le modifiche raggruppandole per le aree sopra indicate.
Interventi per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento
La lettera a) del comma 1, prevede che, per ridurre gli oneri amministrativi associati agli obblighi fiscali, il Governo favorisce l'adempimento spontaneo e la c.d. tax compliance, creando un sistema più efficiente e trasparente. A tal fine norma promuove l'utilizzo di nuove tecnologie che consentono di alleggerire gli obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti. Tali nuovi strumenti consentiranno la semplificazione, la razionalizzazione e la revisione (come precisato nel corso dell'esame al Senato) degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, al fine di rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti. Dal testo originario è stato espunto il riferimento al graduale superamento degli ISA che, pertanto, rimarranno applicabili pur se in una “veste” affievolita rispetto all'attuale situazione.
In stretta connessione con quanto previsto da detto criterio di delega, la lettera g) del comma 1, prevede di incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessati e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici nonché, secondo una precisazione introdotta nel corso dell'esame al Senato, incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali. Ulteriore passo fondamentale verso un sistema fiscale più trasparente, equo e accessibile a tutti, va ricercato nella semplificazione della documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento. Per il raggiungimento di tale obiettivo, la lettera e), stabilisce che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo di norma non superiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono.
Viene, quindi, stabilito un termine preciso (60 giorni), superando quello del “congruo anticipo” previsto dal precedente dettato normativo. Infine, nuove sono le formulazioni delle lettere f) e m), con le quali si prevede l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID), ovvero altro strumento di pagamento elettronico, prevedendo, altresì, l'adozione di misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Interventi per favorire l'accesso ai servizi dell'Amministrazione Finanziaria
Un ulteriore gruppo di princìpi e criteri di delega, connesso al precedente, individua, come obiettivo da perseguire con la legislazione delegata, l'ampliamento dell'accesso da parte di cittadini e dei professionisti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria.
Nello specifico, la lettera h), pone particolare attenzione alle procedure di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria, attraverso l'ampliamento e la semplificazione delle modalità per il rilascio delle deleghe, anche esclusive (come aggiunto al Senato) ai professionisti abilitati.
La lettera i), ha riguardo all'implementazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base dei dati. In sede di discussione al Senato, è stato inoltre previsto che gli adempimenti possano essere ottemperati anche direttamente per via telematica.
Sul punto, occorre verificare e/o gestire quei contribuenti che non hanno “dimestichezza” con il telematico, visto che la disposizione è rivolta a tutti i cittadini e non solo, per esempio, agli intermediari che lavorano invece costantemente in via telematica.
Nuova è la lettera l), che richiede di rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale. Si ricorda che il “cassetto fiscale” è il servizio che consente la consultazione, diretta o tramite un intermediario
delegato, delle proprie informazioni fiscali, come:
dati anagrafici;
dati delle dichiarazioni fiscali;
dati dei rimborsi;
dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23;
atti del registro (dati patrimoniali);
dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies (servizio di verifica partita IVA).
Interventi volti a rafforzare la posizione dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
Questo terzo gruppo di princìpi e criteri direttivi è orientato ad introdurre disposizioni volte a migliorare o riequilibrare la posizione del contribuente rispetto all'Amministrazione Finanziaria anche al fine di tenere conto dei periodi ordinariamente destinati alla riduzione delle attività lavorative.
Rimangono confermati i princìpi che prevedono l'esclusione dalla decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità e la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza.
Nel corso dell'esame al Senato, come novità, è stato introdotto il principio di cui alla lettera d), con il quale si prevede di rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli ISA.
Interventi concernenti l'Amministrazione Finanziaria
Introdotti due princìpi, contenuti nella lettera r), che mirano potenziare il livello di formazione professionale del personale dell'Amministrazione Finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale. Inoltre, si prevede di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione Finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Da ultimo e per completezza di argomento, nel comma 2 del citato art. 16, è stato introdotto un nuovo principio di delega, che prevede, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'art. 62-quater, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.