lunedì 21/08/2023 • 06:00
La prescrizione e la stabilità reale: cos'è cambiato dopo la riforma del 2012 e la successiva del 2015? La Cassazione risolve il contrasto giurisprudenziale facendo decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più durante lo svolgimento dello stesso. Statuizione che si applica ai rapporti di lavoro instaurati successivamente al 2012.
Ascolta la news 5:03
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174/1972, ha introdotto il principio del differimento del decorso della prescrizione: in particolare, la Consulta ha stabilito che, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro non fosse assistito da c.d. stabilità reale, la prescrizione decorresse dal giorno della cessazione del rapporto. All'atto pratico, e molto più semplicemente: per i dipendenti assunti da datori di lavoro con più di 15 lavoratori in forza, la prescrizione decorreva, di mese in mese, durante lo svolgimento del rapporto; al contrario, per chi prestava attività lavorativa presso datori che occupavano sino a 15 dipendenti, la prescrizione cominciava a decorrere dopo la cessazione del rapporto (sia per dimissioni che per licenziamento). Le differenze tra le due fattispecie erano, e sono tuttora, davvero note: in caso di licenziamento illegittimo, per i primi era prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre per i secondi unicamente l'indennità risarcitoria. Il principio enunciato dai Giudici della Consulta, che differenziava le ipotesi di stabilità reale da quella obbligatoria, trovava la sua ragione nel fatto che i lavoratori delle piccole realtà lavorative sarebbe...
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.