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  • Autoliquidazione INAIL
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  • Tempo di lettura 2 min.

Nel mese di agosto 2023 i datori di lavoro che hanno optato per il versamento in forma rateale del premio assicurativo INAIL, come risultante dalla denuncia delle retribuzioni inviata entro lo scorso 28 febbraio 2023 (c.d. “autoliquidazione INAIL”), si troveranno a dover gestire il versamento della terza rata di premio.

L'adempimento dichiarativo INAIL

In base a quanto disciplinato dall'art. 28, c. 4, DPR 1124/65, il datore di lavoro annualmente deve comunicare all'INAIL, entro il termine del 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile), l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno precedente.

La predetta dichiarazione avviene in forma telematica, attraverso l'utilizzo dei servizi informatici messi a disposizione dell'INAIL e assume la denominazione di “autoliquidazione”, in quanto consente al datore di lavoro di determinare e versare in maniera diretta il premio assicurativo per gli infortuni e le malattie professionali.

Nello specifico, con riferimento al procedimento di autoliquidazione 2022/2023, il datore di lavoro ha dovuto prendere a riferimento l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno 2022 al fine di:

  • calcolare il premio assicurativo anticipato dovuto per l'anno 2023 (c.d. “acconto di premio); 
  • calcolare ...

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