martedì 08/08/2023 • 06:00
Nel mese di agosto 2023 i datori di lavoro che hanno optato per il versamento in forma rateale del premio assicurativo INAIL, come risultante dalla denuncia delle retribuzioni inviata entro il 28 febbraio 2023, si troveranno a dover gestire il versamento della terza rata di premio.
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Nel mese di agosto 2023 i datori di lavoro che hanno optato per il versamento in forma rateale del premio assicurativo INAIL, come risultante dalla denuncia delle retribuzioni inviata entro lo scorso 28 febbraio 2023 (c.d. “autoliquidazione INAIL”), si troveranno a dover gestire il versamento della terza rata di premio.
L'adempimento dichiarativo INAIL
In base a quanto disciplinato dall'art. 28, c. 4, DPR 1124/65, il datore di lavoro annualmente deve comunicare all'INAIL, entro il termine del 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile), l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno precedente.
La predetta dichiarazione avviene in forma telematica, attraverso l'utilizzo dei servizi informatici messi a disposizione dell'INAIL e assume la denominazione di “autoliquidazione”, in quanto consente al datore di lavoro di determinare e versare in maniera diretta il premio assicurativo per gli infortuni e le malattie professionali.
Nello specifico, con riferimento al procedimento di autoliquidazione 2022/2023, il datore di lavoro ha dovuto prendere a riferimento l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno 2022 al fine di:
La somma degli importi relativi all'acconto e alla regolazione del premio assicurativo di cui sopra, al netto di eventuali riduzioni contributive in capo al datore di lavoro, ha fornito come risultato l'importo complessivo che il datore di lavoro ha dovuto versare attraverso il modello di pagamento unificato F24 (modello di pagamento F24 “EP” Enti Pubblici in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/84).
Il versamento del premio assicurativo dovuto, come sopra calcolato, poteva essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, oppure attraverso la suddivisione dell'intero ammontare in quattro rate trimestrali.
Ai fini dell'ammissione al versamento in forma rateale il datore di lavoro doveva darne opportuna comunicazione in fase di invio della dichiarazione dei salari all'INAIL, selezionando l'opzione “Si” nel campo “Rateazione – comunico la volontà di pagare il premio in quattro rate ai sensi della Legge 449/97 art. 59 c. 19 e della Legge 144/99 con maggiorazione degli interessi sulle rate successive alla prima”.
Appare utile ricordare che la modalità di versamento rateale delle somme non risulta applicabile al premio assicurativo derivante dall'autoliquidazione effettuata per le ditte cessate. Tale adempimento, in caso di cessazione di una ditta nel corso dell'anno, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo rispetto a quello di cessazione dell'attività assicurata ai fini INAIL utilizzando l'apposito servizio online “Autoliquidazione ditte cessate”.
Versamento rateale delle somme
Attraverso l'istruzione operativa n. 346 del 2023, l'Istituto ha reso noto il tasso applicabile ai fini del versamento dell'importo derivante dall'autoliquidazione in maniera rateale.
Ricordiamo che, in base a quanto disciplinato dall'art. 44 DPR 1124/65, in caso di dilazione dell'importo dovuto, le somme afferenti alle scadenze successive rispetto al 16 febbraio di ogni anno […] vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica […].
Dal momento che il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022 è risultato pari allo 1,71%, di seguito si riportano i coefficienti da moltiplicare per gli importi rateali dell'autoliquidazione 2022/2023 per le rimanenti 3° e 4° rata:
Rate |
Data Scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
---|---|---|---|
Terza Rata |
16 agosto 2023 |
21 agosto 2023 |
0,00847973 |
Quarta Rata |
16 novembre 2023 |
16 novembre 2023 |
0,01278986 |
Le scadenze di cui sopra tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del giorno 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità̀ di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Con specifico riferimento alla terza rata di versamento, in particolare, dal momento che il giorno 20 del corrente mese di agosto coincide con una domenica, la scadenza di versamento viene differita al successivo 21 agosto.
Il datore di lavoro non deve effettuare alcuno specifico conteggio ai fini del calcolo rateale in quanto è l'Istituto stesso che, in fase di invio dell'autoliquidazione da parte del datore di lavoro in forma telematica, rende noto a quest'ultimo gli importi delle singole rate di versamento (già comprensive della maggiorazione relativa ai tassi medi di interesse di cui sopra).
L'importo a debito dovrà essere versato attraverso la compilazione e la presentazione del modello F24, inserendo una serie di dati all'interno della sezione “altri enti previdenziali e assicurativi” – INAIL:
Nello specifico, il datore di lavoro dovrà compilare i campi della delega F24 nel seguente modo:
- codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente. Il codice sede, composto da cinque numeri, è visualizzabile sul sito www.inail.it in base alla competenza per territorio;
- codice ditta: indicare il codice ditta assegnato dall'Istituto al datore di lavoro in fase di instaurazione del rapporto assicurativo;
- c.c.: indicare il codice di controllo assegnato al datore di lavoro;
- numero di riferimento:
- causale: indicare la lettera P.
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