lunedì 07/08/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate offre un chiarimento in tema di trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d'arte di nuova realizzazione.
redazione Memento
La divulgazione spontanea tramite ''social'' delle opere artistiche di una società da parte dei visitatori non costituisce di per sé un ostacolo all'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA. È invece di ostacolo l'assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell'esposizione e delle opere ivi esposte, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.). Affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione in esame, non è sufficiente che la Società esponga in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale. Questo uno dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 4 agosto 2023 n. 417, con la quale il Fisco ha fornito una risposta in tema di trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d'arte di nuova realizzazione. L'Agenzia ha ricordato che per l'articolo 10, primo comma, n. 22), del citato Decreto IVA sono esenti da IVA ''le prestazioni (...) inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, (...) e simili''. Con l'espressione ''simili'' il legislatore ha inteso riconoscere l'esenzione oltre che alle visite di luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati, anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni siano equipollenti. L'importante è che siano rispetti tutti i requisiti indicati nella risoluzione n. 85/E del 2004 quali elementi necessari per applicare l'esenzione in commento, ossia: 1) l'esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi; 2) lo scopo dell'esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.); 3) l'esposizione deve essere caratterizzata dall'assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti. FONTE: Risp. AE 5 agosto 2023 n. 417
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