sabato 05/08/2023 • 06:03
Dall'Agenzia delle Entrate un chiarimento relativo al servizio di “potenziamento avatar” inerente ai videogiochi on line (Risp. AE 4 agosto 2023 n. 416).
redazione Memento
In tema di videogiochi on–line e di servizi di ''potenziamento avatar'', secondo l'Agenzia delle Entrate il servizio di ''coaching'' ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all'articolo 7 quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA. Lo precisa il Fisco con la Risp. AE 4 agosto 2023 n. 416. Nel caso in esame, sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, vi è un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all'articolo 7 ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell'aliquota del 22 per cento. Infatti, secondo il Fisco, il fatto che i giocatori professionisti rendano in modo occasionale delle prestazioni, come quelle descritte nel presente interpello, non esclude che gli stessi possano agire in qualità di soggetti passivi IVA (in tal senso linee guida del Comitato IVA, 105° riunione, documento B). Relativamente alle modalità di geolocalizzazione del cliente, l'Agenzia osserva che ai servizi consistenti in sessioni interattive filmate o trasmesse in tempo reale tramite internet, rientranti nella disciplina dell'articolo 54 della Direttiva IVA, si considerano applicabili a tali servizi le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 24bis, 24ter, 24quinquies, 24septies e 25 del Regolamento di esecuzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore prende in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Inoltre, in base al combinato disposto degli articoli 24ter, lett. d) e 24septies, il prestatore stabilisce la sede del cliente sulla base di due elementi di prova non contraddittori fra quelli ivi previsti, tra cui, l'indirizzo IP utilizzato dal cliente o qualsiasi metodo di geolocalizzazione. Si ritiene, quindi, che il solo indirizzo IP del destinatario non sia un elemento di prova sufficiente per determinare il luogo della prestazione. FONTE: Risp. AE 4 agosto 2023 n. 416
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