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lunedì 07/08/2023 • 06:00

Lavoro VERSIONE ITALIANA

Il contratto a termine nei programmi italiani delle Università straniere

Negli ultimi anni si le Università hanno lanciato diversi programmi di studio in Italia. Tali Programmi sono generalmente gestiti da legal entities no profit, riconosciute dal legislatore italiano e denominate filiazioni di università straniere. I programmi hanno delle specificità tali, di tipo organizzativo, oltre che fiscale e finanziario, da riflettersi sulla gestione dei contratti di lavoro stipulati con i Professors che prestano servizio per i Programmi.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Negli ultimi anni si è registrata la presenza di diverse filiazioni di università straniere in Italia. Tali Programmi sono generalmente gestiti da legal entities no profit, riconosciute dal legislatore italiano e denominate filiazioni di università straniere.

I programmi hanno delle specificità tali, di tipo organizzativo, oltre che fiscale e finanziario, da riflettersi sulla gestione dei contratti di lavoro stipulati con i Professors che prestano servizio per i Prigrammi.

Tali particolarità sono state tenute in debito conto dal legislatore che, nel disciplinare i contratti di lavoro a tempo determinato, ha previsto delle eccezioni, confermate anche in sede di conversione del c.d. decreto lavoro.

Le filiazioni di università straniere

Le filiazioni sono degli Enti senza scopo di lucro che hanno come scopo tipico quello di consentire agli studenti delle istituzioni straniere, attraverso un periodo di formazione in Italia, di acquisire delle competenze ulteriori rispetto a quelle che acquisirebbero formandosi esclusivamente nel Paese d'origine. Deve trattarsi di competenze che conferiscono un quid pluris non acquisibile nel Paese di origine dell'istituzione né altrove.

L'istituzione di filiazioni è autorizzata se offre corsi:

- con un forte legame con il territorio, la cultura e la storia italiana

- e che, allo stesso tempo, non qualifichino o caratterizzino il corso di laurea principale all'estero ( ex multis TAR Lazio n. 1579/ 2012).

Alcuni esempi sono: studi classici (latino e greco antico), restauro, archeologia o studi artistici.

L'istituto delle filiazioni di Istituzioni universitarie estere in Italia è disciplinato dall'art. 2 della L. 14 gennaio 1999, n. 4, c.d. legge Barile, che prevede:

“1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a - abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b - gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall' articolo 34, comma 8 bis, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonchè ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile.”

I contratti di lavoro nelle filiazioni

Sotto il profilo contrattuale, la norma che disciplina l'istituzione di filiazioni di Università straniere precisa che detti enti possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di lavoro:

- in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali,

- nonché ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile.

E' possibile, quindi, stipulare con i Professors delle filiazioni in Italia sia contratti di lavoro autonomo che contratti di lavoro subordinato.

Per quel che qui consta, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato, non sono dalla legge previste specifiche tipologie contrattuali da dover utilizzare.

Va da sé, comunque, che, nell'ambito della subordinazione, il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato appare quasi d'obbligo, soprattutto in una fase iniziale del rapporto di lavoro, in considerazione delle modalità di organizzazione del lavoro dei docenti.

Infatti, ogni corso dei Programmi in Italia è limitato a pochi mesi all'anno (in genere quattro/sei). Al termine dei corsi, il singolo docente potrà o meno essere coinvolto nel successivo semestre di studio, a seconda della scelta formativa dei nuovi studenti.

Ne consegue che sovente, nello stesso anno, periodi di lavoro possono essere alternati a periodi di pausa.

E' richiesta, quindi, una forma contrattuale estremamente elastica che può trovare una congruo strumento nei contratti a tempo determinato.

Il contratto a tempo determinato nelle filiazioni di università straniere

Vista la necessità “fisiologica” di far ricorso al contratto a tempo determinato il legislatore ha preservato i contratti di lavoro a tempo determinato delle restrizioni introdotte dal c.d. decreto dignità e tali peculiarità sono state mantenute anche in fase di approvazione e pubblicazione del più recente decreto lavoro (art. 48 DL 48/2023). Ne consegue che il contratto a tempo determinato presso le filiazioni delle università straniere presenta delle specificità.

Si evidenzia da subito come, le particolarità si applicano solo ai docenti delle Università e non anche al c.d. staff. Trattasi ad esempio degli impiegati amministrativi, bibliotecari o di coloro che gestiscono strutture alloggiative per studenti, spesso presenti nei Programmi.

Durata massima

Di norma, ai sensi dell'art. 19 c. 1 del D.Lgs. 81/2015, può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifiche causali.

Purtuttavia, la norma, in deroga a tale regola generale, prevede a favore delle filiazioni di università straniere, l'applicazione delle “disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.», ovverosia le disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto dignità.

Secondo tale previsione, “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.”

Numero massimo di contratti a tempo determinato

Salvo diversa previsione contrattuale, i lavoratori con contratto a tempo determinato non possono superare il 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di assunzione (cfr. art. 23 del D.Lgs. 81/2005).

Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i Docenti, il che costituisce un ulteriore indizio del favore normativo nei confronti delle Filiazioni.

Aspetti previdenziali

La tutela previdenziale per i lavoratori a termine assunti dalle filiazioni ed i relativi oneri è la medesima prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione per il calcolo del c.d. contributo addizionale, meno oneroso per tali enti.

Invero, in caso di stipulazione di un contratto a termine è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura di 1.4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come chiarito anche dall'INPS con circolare n. 91 del 4 agosto 2020.

Il contributo è incrementato dello 0,5% in occasione di ogni eventuale eventuali rinnovo del contratto.

Ai contratti stipulati da università ed enti di ricerca con insegnanti e ricercatori l'incremento dello 0,5% non si applica.

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