venerdì 04/08/2023 • 14:30
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 415 del 3 agosto 2023, ha chiarito che alle prestazioni di servizio previste da un contratto di appalto per la ristrutturazione del vecchio mercato di quartiere e la realizzazione del nuovo mercato temporaneo si applica l'aliquota IVA del 10%.
redazione Memento
Con la risposta n. 415 del 3 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizio previste dall'appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del PNRR, che prevedono la ristrutturazione del vecchio mercato di quartiere e la realizzazione di un nuovo mercato destinato a ospitare temporaneamente gli operatori fino al termine della ristrutturazione. Vecchio mercato Per il recupero del vecchio mercato può trovare applicazione l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A parte terza allegata al DPR 633/72 (decreto IVA), riguardante gli interventi di recupero consistenti in restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Devono, a tal fine, essere sempre rispettate le caratteristiche definite dal DPR 380/2001 (testo unico in materia di edilizia) e dalla Circ. AE 24 febbraio 1998 n. 57 con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia. Nuovo mercato temporaneo Per la realizzazione del nuovo mercato si applica l'aliquota IVA del 10% ai sensi del combinato disposto dei n. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte terza del DPR 633/72, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per la costruzione di opere, impianti ed edifici. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono ricompresi i mercati di quartiere (cfr art. 4 L. 847/64). L'agevolazione può essere applicata anche se la struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di 3 anni gli operatori del vecchio mercato e a prescindere dal fatto che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere per provvedere allo stesso intervento di ristrutturazione. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ciò che conta è che l'opera risulti di urbanizzazione secondaria, destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato, sia a livello economico che in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti (Circ. AE 17 aprile 1981 n. 14). Il concetto di quartiere va interpretato tenendo conto dell'attuale realtà urbanistica, pertanto le opere di urbanizzazione secondaria sopra descritte devono essere qualificate di quartiere non solo nel caso in cui siano destinate a essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell'intera popolazione di un centro abitato (Ris. AE 12 ottobre 2001 157/E). Fonte: Risp. AE 3 agosto 2023 n. 415
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