venerdì 04/08/2023 • 06:00
L'Inps con la circolare 75/2023 riepiloga le modifiche alle Prestazioni occasionali ed al Libretto famiglia operate dal Decreto Lavoro-Calderone e comunica l'adeguamento delle procedure del proprio portale per l'attivazione delle prestazioni per i settori delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti
Ascolta la news 5:03
Diverse sono state le modifiche che hanno impattato su PrestO (Prestazioni Occasionali) e Libretto Famiglia, l'ultima ad opera del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, “Decreto Lavoro-Calderone” convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.
L'Inps interviene con la Circolare 75 del 3 agosto 2023 per fornire chiarimenti in merito alla portata applicativa delle novità, mentre, le precedenti modifiche, ad opera della legge di Bilancio 2023 articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 erano stato oggetto di indicazioni da parte della Circolare Inps 6/2023.
Le modifiche normative
Il richiamato intervento normativo ha modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023 elevando a 15.000 euro annui il limite per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Lo stesso intervento normativo ha ampliato la possibilità di utilizzo dei Presto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ma solo per i settori già richiamati dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Per quanto invece concerne il libretto famiglia, modificato l'articolo 54-bis è stato aggiunto al comma 10 che gli utilizzatori di cui al comma 6, lettere a) e b-bis) del medesimo articolo, possono acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e stabilendo al comma 19 che, a richiesta del prestatore, il c.d. pagamento immediato (cfr. la circolare n. 103/2018) possa essere effettuato anche presso le suddette rivendite. Sul punto l'Istituto rimanda a successive comunicazioni per le indicazioni operative.
Settori di riferimento
I settori oggetto della modifica normativa sono contrassegnati dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi (in seguito all'aggiornamento del 2022);
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
L'Inps in ogni caso sottolinea, aspetto assolutamente non trascurabile anche per questi settori, che è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi (lettera d) del comma 14 dell'art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
Limiti dimensionali ed economici
Per quanto concerne i limiti dimensionali, per accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento devono avere alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per le modalità di computo dei lavoratori si rimanda al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
In merito ai limiti economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sono i seguenti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l'art. 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).
Nessuna novità quindi se non il mutato limite massimo per utilizzatore (15.000 euro annui), che, per gli altri utilizzatori è invece fermo a 10.000 euro annui.
Adeguamento procedure
L'Inps dopo questo riepilogo degli interventi normativi informa sull'aggiornamento del servizio “Contratto di prestazione occasionale” che sarà implementato, dal 9 agosto 2023, con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”. Le modalità di registrazione rimangono ferme alle indicazioni previste con le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018.
Nel caso di soggetto già registrato la riclassificazione avverrà in automatico e le somme già utilizzate concorreranno, ovviamente, al raggiungimento del nuovo limite annuo. L'Inps sul punto fornisce esempi abbastanza lapalissiani rispetto al riconteggio:
“utilizzatore X – classificato quale “altro utilizzatore” – ha erogato nei confronti della totalità dei prestatori, nel corso dell'anno civile 2023, 7.000 euro (rispetto al limite massimo di 10.000 euro); in seguito alla classificazione nella sezione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” potrà utilizzare ulteriori 8.000 euro, nel rispetto del limite massimo di 15.000 euro.”
Meno scontato il caso di cambio dell'attività prevalente in corso d'anno. In tal caso alla riclassificazione l'utilizzatore dovrà verificare il nuovo limite ed in caso di superamento non potrà utilizzare ulteriori prestazioni, anche nel caso in cui abbia già sforato il limite ordinario. Sul punto l'Inps fornisce la seguente esemplificazione:
“utilizzatore Y – classificato quale “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” – ha erogato nei confronti della totalità dei prestatori, nel corso dell'anno civile 2024, 14.500 euro (rispetto al limite massimo di 15.000); in presenza di cambiamento del codice Ateco2007 relativo all'attività principale, si riclassifica nella sezione “altro utilizzatore” e non potrà inserire per l'anno 2024 prestazioni in quanto è stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro previsto per tutti gli altri utilizzatori.”
Fonte: Circ. Inps 03 agosto 2023 n.75
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
I datori di lavoro, se rientrano in un preciso limite dimensionale, possono ricorrere al contratto di lavoro occasionale per lo svolgimento di prestazioni occasionali di ridotta entità. La guida chiarisce tutti gli adem..
Mario Cassaro
- Consulente del lavoro in LatinaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.