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  • Tempo di lettura 5 min.

Il caso trae origine dal ricorso presentato da alcune lavoratrici nei confronti della propria datrice di lavoro affinché venisse accertata l'erronea attribuzione della percentuale retributiva di part time del 62,5% (per alcune di esse anche del 60,88%) in luogo di quella maggiore a loro avviso dovuta e pari al 66,67% (o al 64,94%). Ciò, con conseguente richiesta di condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.

All'esito del giudizio il Tribunale accoglieva il ricorso, nei limiti prescrizionali, e la sua decisione veniva confermata in appello.

In estrema sintesi, i giudici di merito ritenevano, tra le altre, illegittimo il comportamento della società che, anche dopo la riduzione dell'orario di lavoro dovuta alla contrattazione collettiva del 2010 e del 2015, aveva continuato a computare la retribuzione per i dipendenti in part time in una percentuale rapportata ad un full time di 40 ore, nonostante non fosse più quello l'orario di lavoro settimanale.

Avverso la decisione di merito, la società soccombente decideva di adire l'autorità giudiziaria, affidandosi a due motivi, a cui resistevano le lavoratrici con controricorso.

Soffermandosi sul primo motivo di ricorso, la società riteneva violato l'art.  13 del CCNL di settore risalente al marzo 1998 nonché l'art. G7 del CCNL del luglio 2010 e l'art. H4 del CCNL del dicembre 2015, letti in combin...

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