giovedì 03/08/2023 • 14:47
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 413 del 3 agosto 2023, ha chiarito che le cessioni di fabbricati qualificati come beni fiscalmente ammortizzabili non concorrono alla formazione del pro-rata di detrazione IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 413 del 3 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del pro-rata di detrazione IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi dai beni merce (di cui all'art. 92 DPR 917/86) e dai beni patrimoniali (di cui all'art. 90 DPR 917/86). Si ricorda che per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19bis DPR 633/72 ossia in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (c.d. prorata di detrazione). Per il calcolo del pro-rata di detrazione non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, al fine di evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui esse non riflettano l'attività professionale del soggetto passivo (cfr C.Giust. UE 6 marzo 2008 C 98/07). Per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette (Risp. AE 4 giugno 2020 n. 165). In particolare: per ''beni oggetto dell'attività propria dell'impresa'' devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, ecc.); per ''beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria'' devono intendersi quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio di detta attività e, pertanto, inidonei a qualificare la natura dell'attività svolta. Nel caso di specie, l'istante è un ente pubblico operante nel settore dell'edilizia. Ai fini della redazione del bilancio di esercizio, l'istante ha considerato sia i fabbricati abitativi sia i fabbricati strumentali destinati alla locazione come beni ammortizzabili, pertanto non rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA. L'AE ritiene corretta la modalità di redazione di bilancio dell'Istante sulla base della qualificazione dei beni fatta dallo stesso e che non è oggetto della risposta. Fonte: Risp. AE 3 agosto 2023 n. 413
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