giovedì 03/08/2023 • 14:00
Il MEF, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01210 del 1° agosto 2023, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale per la detenzione/cessione di criptoattività e alla prova del costo di acquisto delle stesse.
redazione Memento
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01210 del 1° agosto 2023, il MEF ha fornito chiarimenti alle criticità evidenziate dagli Onorevoli interroganti circa il trattamento fiscale previsto per la detenzione/cessione e la prova del costo d'acquisto delle criptoattività. Criteri per la tassazione Dopo la previsione di una disciplina organica in materia, contenuta nella legge di bilancio per il 2023 (art. 1 c. 126 - 147 L. 197/2022), secondo gli Onorevoli interroganti è opportuno proseguire nel percorso di regolamentazione delle criptoattività, definendo in primo luogo i criteri di collegamento idonei a integrare il requisito della territorialità con riferimento alla tassazione. A tale riguardo, il MEF rappresenta che il criterio è costituito dal worldwide taxation, pertanto, indipendentemente dal luogo in cui siano detenute le criptoattività, i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti a tassazione in Italia. Nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti dalle criptoattività che si trovano in Italia (art. 23 c. 1 lett. f DPR 917/86). Prova del costo d'acquisto Non essendo stabiliti i cambi ufficiali delle criptovalute in Italia, come invece avviene in altri Paesi (es. Svizzera), secondo gli interroganti appare opportuno delimitarne la prova del costo d'acquisto. Il MEF rappresenta che i criteri per la determinazione del costo di acquisto delle criptoattività sono definiti dall'art. 68 c. 9-bis DPR 917/86 che stabilisce che il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. Tale prova potrebbe essere fornita, ad esempio, avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l'acquisto o lo scambio delle criptovalute, alla data in cui lo stesso è concluso o di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l'acquisto. Token e DAO In merito alla possibilità di qualificare come non commerciale l'attività di raccolta dei dati relativi alle interazioni finanziarie dei detentori di token svolta dalle Decentralized autonomous organizations (Dao) e l'attività di raccolta di capitali mediante l'emissione di security token, il MEF rappresenta che, in questa sede, non è possibile fornire alcuna risposta, in quanto la qualificazione come non commerciale di tali attività presuppone necessariamente la valutazione di circostanze di ordine fattuale, non rappresentate nell'interrogazione in esame. Fonte: Risp. Interrogazione parlamentare 1° agosto 2023 n. 5-01210
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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