giovedì 03/08/2023 • 06:00
L'assenza intermedia dal luogo di lavoro fra le timbrature di entrata ed uscita giustifica il licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio. Né può acquisire efficacia di giudicato in sede disciplinare la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, perché non rientrante nella categoria di cui all'art. 653 c.p.p.
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Con la pronuncia del 20 luglio 2023 n. 21607 la Suprema Corte di Cassazione interviene in relazione ad una impugnativa del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio, promossa da un lavoratore svolgente le mansioni di Comandante del Servizio di Polizia Locale.
Al lavoratore, in particolare, era stato contestato l'allontanamento dal luogo di lavoro per motivi privati senza far risultare tale assenza mediante l'utilizzo del dispositivo marcatempo, condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 55 quater, n. 1, lett. a) D.Lgs. 165/2001, cui era seguita la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il ricorrente, nel sottoporre la vicenda all'attenzione del Giudice del lavoro competente, non aveva avanzato alcuna negazione fattuale delle circostanze contestate, ma aveva articolato la propria difesa sulla natura delle funzioni svolte che lo avrebbero dispensato dall'utilizzo del badge per documentare la presenza in ufficio, nonché sulla intervenuta assoluzione con formula piena in sede di udienza preliminare in ambito penale, per l'accertata insussistenza del fatto di reato ascrittogli per la medesima condotta.
In ogni caso, il lavoratore aveva altresì evidenz
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Ciò al fine di ..
Mario Cassaro
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