mercoledì 02/08/2023 • 14:30
Il Decreto Rigassificatori, convertito in legge e pubblicato nella GU n. 174 del 27 luglio 2023, ha esteso l'applicazione del rimborso dell'accisa ai biocarburanti.
redazione Memento
Con la conversione in legge del Decreto Rigassificatori (DL 51/2023 conv. in L. 95/2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, è stato stabilito che il rimborso dell'accisa spettante al gasolio commerciale si applica anche ai biocarburanti HVO (hydrotreated vegetable oil) derivanti dal trattamento di materie prime vegetali di scarto e oli non edibili. Con questa previsione, si estende ai biocarburanti l'applicazione dell'art. 24 ter D.Lgs. 504/95 (testo unico delle accise) nonché delle altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al testo unico. In precedenza, in maniera anche illogica, i prodotti a minore impatto ambientale impiegati negli stessi utilizzi tradizionali del gasolio commerciale erano esclusi dalle agevolazioni previste in tema accise. Nel dettaglio, il rimborso dell'accisa era previsto solo per il gasolio commerciale usato come carburante vale a dire gasolio impiegato da veicoli di categoria euro 3 o 4 o superiore, a seconda degli impieghi di seguito elencati (art. 24 ter D.Lgs. 504/95): attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, da persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito o da imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale o in ambito comunitario. É considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Fonte: DL 51/2023 conv. in L. 95/2023 (GU 27 luglio 2023 n. 174)
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