Con la Risposta a interpello n. 410 dello scorso 1° agosto l'Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine alla tassazione da applicare, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, ai decreti di esproprio con cui è disposto il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili (appartenenti ad una o più ditte proprietarie) in favore di un unico beneficiario (soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio).
Come ricordato dall'amministrazione finanziaria, in presenza di un atto contenente più disposizioni, il principio generale a cui conformare la tassazione ai fini dell'imposta di registro, è quello secondo il quale ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre (art. 21 TUIR).
Parallelamente, ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, per gli atti caratterizzati dalla presenza di più disposizioni in cui ciascuna soggiace ad autonoma imposizione, si applica il principio secondo cui ogni trasferimento immobiliare è soggetto alle proprie imposte (Circ. AE 21 febbraio 2014 n. 2/E).
Ai fini delle menzionate. imposte, i decreti di esproprio che prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili ''atti plurimi'', in quanto, pur costituendo formalmente un solo provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, poiché si riferiscono a soggetti e oggetti espropriati distinti ed autonomi. Ad essi, pertanto, vanno applicate le imposte in relazione a quanti sono i trasferimenti posti in essere, distintamente per ciascuno.
Per quanto concerne la misura delle imposte in argomento, è previsto, in via generale, che per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari soggetti all'imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10 D.Lgs. 23/2011).
Conseguentemente, per i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali soggetti ad imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della citata Tariffa, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
A fronte di tale quadro normativo, l'Agenzia della Entrate, riferendosi ai decreti di esproprio del caso di specie ha ritenuto che le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento.
In altri termini, per ogni decreto di esproprio comportante il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili in favore di un unico beneficiario (in tal caso l'istante) sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere, in quanto riferibile a soggetti e beni espropriati distinti ed autonomi, indipendentemente dalla valenza che ai fini catastali viene conferita alla nozione di ''ditta proprietaria'' (che può essere costituita da più comproprietari dello stesso/stessi beni).
Al riguardo, le Entrate hanno ricordato che la ''ditta'' catastale è costituita dalla/e persona/ e del proprietario o del possessore, nonché della/e persona/e che gode di diritti reali sul bene immobile iscritto in catasto. In altri termini è il complesso degli intestati, ed è quindi una elencazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno sul bene immobile iscritto in catasto titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.
Fonte: Risp. AE 1° agosto 2023 n. 410