sabato 05/08/2023 • 06:00
Con la circolare del 23 luglio 2023, la Banca d’Italia ha fornito chiarimenti sulla circolazione e sulla gestione contabile dei crediti fiscali acquistati e sulla natura dell’attività di trading posta in essere dagli istituti di credito.
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Il superamento della possibilità di compensazione da parte dei soggetti finanziari che hanno acquistato i crediti dalla clientela, ha generato, insieme ad altri fattori come le truffe perpetrate a danno dell'erario – circa 17 mld, un forte rallentamento nell'acquisto dei crediti e la necessità di procedere alla vendita sul mercato degli stessi.
La Banca d'Italia dopo aver fornito un inquadramento generale sulla natura del credito fiscale e sulla disciplina, sottolineando come il titolare del credito possa utilizzarlo in compensazione, ovvero, procedere alla sua cessione, evidenzia che il credito non può essere chiesto a rimborso ovvero, se non utilizzato nell'anno di competenza, non può essere riportato a nuovo per gli esercizi successivi.
Facendo riferimento al Documento della Banca d'Italia – Consob – Ivass n. 9, redatto nell'ambito del Tavolo di coordinamento tra la Banca d'Italia, Consob e Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS, ha chiarito che i crediti d'imposta sono “sul piano sostanziale più assimilabili a un'attività finanziaria”, individuando il modello contabile basato sull'IFRS 9 come il modello più attendile per la loro gestione contabile.
Nel caso in cui la banca decida di acquistare crediti fiscali (o lo abbia fatto nel passato) in misura esorbitante il proprio plafond fiscale (tax capacity) al fine di porre in essere un'attività di trading (acquisto dal soggetto originariamente titolare del credito e vendita dello stesso ad un soggetto terzo), Palazzo Koch considera tale attività, di ri-cessione del credito, alla stregua di un contratto derivato forward (a termine) stipulato con (il secondo) cessionario del credito.
La banca dovrà, in tal caso, valutare ed esporre i rischi connessi all'operatività di trading con specifico riferimento alla specifica natura del credito ceduto, al rischio controparte e al rischio di mercato applicando la disciplina sul portafoglio di negoziazione.
La valutazione dei rischi da parte della banca nel caso di attività di trading
La Banca d'Italia “invita” gli istituti di credito a dotarsi di adeguate politiche e processi di gestione del rischio connesso all'attività di trading.
Le policy aziendali degli operatori finanziari dovranno consentire di identificare, valutare e monitorare i rischi, connessi alle operazioni di rivendita, in “via continuativa”, inserendo tale valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessement Process).
Nello specifico, l'Autorità di Vigilanza declina la valutazione minima che deve essere condotta dalla banca in relazione alla propria operatività:
La posizione assunta dalla Banca d'Italia, da una parte può essere considerata un importante passo avanti finalizzato a delineare correttamente i confini nell'ambito dei quali debbano muoversi le vigilate nell'esercizio della loro attività di trading ma, al contempo, la lucida analisi di cui alla nota circolare porta a suggerire agli istituti di credito estrema prudenza nella cd. gestione attiva dei crediti fiscali.
La possibilità che il credito fiscale non venga ammesso in compensazione (per vizi originari dello stesso) e la conseguente possibile sequestrabilità (anche nel cassetto fiscale del cessionario) suggerisce l'adozione di efficaci presidi di tipo sostanziale caratterizzati da controlli stringenti e non solo di carattere formale.
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