lunedì 07/08/2023 • 06:00
In materia di IVA, le sanzioni previste dall'art. 303, comma 3, lett. e) del DPR n. 43 del 1973 (TULD) possono essere disapplicate quando sono contrarie al diritto comunitario. La sproporzione delle sanzioni può ledere il principio unionale di proporzionalità.
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L'excursus normativo A livello normativo è bene evidenziare che l'art. 303 comma 3 del TULD (cfr. punto 8.1. della sentenza) stabilisce che, se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è la seguente: per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; oltre 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. Nel caso in cui i diritti di confine evasi sono stati superiori alla soglia di 4000 e inferiori a 5.000 euro, l'Amministrazione finanziaria ha fatto applicazione della sanzione nella misura minima prevista per lo scaglione, pari a 30mila euro. Il giudice d'appello, valutata l'entità del tribu...
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