mercoledì 02/08/2023 • 06:00
Il Decreto Alluvione è stato convertito in legge. Per affrontare la nuova emergenza in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, il Governo ha ritenuto necessario intervenire, introducendo una modifica temporanea alla norma che regola le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine.
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Va precisato, innanzitutto, che le disposizioni contenute nel Decreto Alluvione sono a favore esclusivamente delle aziende che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori feriti da tali straordinari eventi atmosferici.
L'elencazione dettagliata dei territori colpiti dal maltempo è contenuta nell'allegato 1 al Decreto Alluvioni che noi per necessità di sintesi non elencheremo tutti, limitandoci a specificare che si tratta di territori di provincie dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.
Con l'approvazione in Legge del Decreto vengono, quindi, confermati i numerosi interventi a sostegno di famiglie, imprese e professionisti delle aree interessate.
In particolare, ricordiamo brevemente che sono stati sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nonché, nello stesso arco di tempo, anche gli adempimenti relativi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La ripresa dei versamenti, senza interessi e sanzioni, dovrà avvenire entro il 20 novembre 2023 in un'unica soluzione.
La sospensione ha riguardato anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale, anche per conto di aziende e clienti non operanti negli stessi territori.
Inoltre, il comma 12 dell'articolo 1 del Decreto alluvioni ha previso anche la sospensione per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.
Sono state introdotte, inoltre, misure a sostegno anche degli studenti universitari i quali sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo.
Viene, poi, confermato in sede di conversione in Legge e senza modifiche rilevanti anche il sostegno ai lavoratori autonomi.
Il DL 61/2023, all'articolo 8, comma 1, ha riconosciuto un'indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
L'INPS, con particolare sollecitudine, con la Circ. INPS 8 giugno 2023 n. 54 ha fornito le istruzioni per poter richiedere, dal 15 giugno 2023, l'una tantum.
Si tratta di una indennità di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non potrà superare 3.000 euro.
Segnaliamo, infine che l'Istituto previdenziale sempre l'8 giugno 2023 ha disciplinato con la circolare 53 la disposizione contenuta nell'art. 7 DL 61/2023, che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali.
Le modifiche al contratto a tempo determinato
Una novità assoluta rispetto alla versione del 1° giugno 2023 del Decreto Alluvioni che viene introdotta in occasione della conversione in Legge è rappresentata dall'introduzione del nuovo articolo 7 bis.
Si tratta, in particolare, di una deroga, seppur temporanea, alle regole generali in termini di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato.
Infatti, si dispone che: ”In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa”.
Rammentiamo che il contratto a tempo determinato, nella generalità dei casi, può essere rinnovato o prorogato senza causali solo entro i primi 12 mesi di durata, successivamente dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, ovvero si potrà arrivare a un massimo di 24 mesi soltanto rispettando le seguenti disposizioni:
Per le aziende dei territori colpiti dall'alluvione si apre, però, una breve finestra temporale entro la quale poter rinnovare o prorogare senza causale i contratti a tempo determinato che abbiano già una durata iniziale di 12 mesi e per i quali, in condizioni normali, il superamento del limite di 12 mesi diventerebbe più complesso.
La deroga, leggendo il Dossier del Senato della Repubblica del 26 luglio 2023, è ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023 e relativamente ad un periodo massimo di novanta giorni e può concernere esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale o operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 del Decreto Alluvione e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Resta fermo che la durata complessiva del rapporto di lavoro non può superare i ventiquattro mesi.
Il termine, quindi, del 31 agosto andrebbe inteso come termine entro il quale debba essere sottoscritto tra le parti il rinnovo o la proroga, che non potranno essere superiori a 90 giorni se fosse stato già raggiunto il limite dei 12 mesi.
Il contratto acausale potrà quindi avere scadenza anche dopo il 31 agosto 2023.
Una situazione simile si ebbe durante l'emergenza COVID, quando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 16 settembre 2020 n. 713 fornì le prime indicazioni in merito a quanto previsto dal DL 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
In quell'occasione venne consentito, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all'art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015.
L'INL, al riguardo, chiarì che: “La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.
Si attendono, anche in questo caso, le istruzioni del Ministero al fine di poter utilizzare con maggiore consapevolezza tale nuova disposizione senza incorrere in contestazioni.
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