martedì 01/08/2023 • 06:00
I datori di lavoro che distaccano personale all'estero devono fornire per iscritto al dipendente una serie di informazioni, relative sia a modifiche nelle condizioni generali sia a specifiche condizioni per il lavoro estero, cui le semplificazioni del Decreto Lavoro possono incidere limitatamente.
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Il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1152 avvenuta con il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) ha ampliato il novero delle informazioni riguardanti il rapporto di lavoro che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, per iscritto, al dipendente senza consentire, nonostante la richiamata direttiva lo prevedesse, la possibilità di ottemperare agli obblighi informativi attraverso il riamando a norme di legge e contratti collettivi. Il Decreto lavoro (DL 48/2023, conv. L. 85/2023) semplifica gli adempimenti del datore in termini di informativa nei confronti dei dipendenti, consentendo di fare rimando alle norme o alla contrattazione collettiva, anche aziendale, che disciplinano le materie oggetto di informativa. Tuttavia, in caso di distacco all'estero nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, la contrattazione collettiva e la normativa nazionale non sempre contengono una disciplina specifica, quindi, rimane in capo al datore di lavoro l'obbligo di indicare nel contratto di distacco una serie di condizioni. Semplificazioni limitate per il lavoro estero Il Decreto lavoro, art. 26 DL 48/2023, ha modificato la disciplina sugli obblighi informativi consentendo al datore di lavoro di fare rimando alle regole della contrattazione collettiva e alle norme di legge, per una serie di informazioni oggetto di obbligo, eliminando l'onere di redigere lunghi e complessi contratti di lavoro. La semplificazione può avere limitati benefici nel caso di distaccato del lavoratore all'estero nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto trasparenza, inserite nell'art. 2 del D.Lgs. 152/1997, impongono al datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, di fornire al dipendente per iscritto e prima della partenza qualsiasi modifica degli elementi generali del rapporto di lavoro nonché le seguenti specifiche informazioni. Informazioni da includere nella lettera di distacco il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista; la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti; ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano; la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante; le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco. Alcuni elementi generali del rapporto di lavoro che possono variare in caso di distacco non necessariamente trovano disciplina nella contrattazione collettiva o nella normativa italiana. Ciò rende complicato assolvere agli obblighi informativi, previsti dall'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 152/1997, attraverso il rimando a contrattazione collettiva o alla normativa, rendendo necessario per il datore di lavoro fornire tali informazioni per iscritto al dipendente. Tale casistica rischia di presentarsi con una certa frequenza nel caso di distacco nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, qualora il datore di lavoro sia tenuto a riconoscere la sostanziale parità di trattamento tra il lavoratore distaccato in uno Stato estero e il personale locale operante nel medesimo Stato. Nel caso di esempio il lavoratore in applicazione della legislazione dello Stato estero di distacco maturi il diritto a ricevere una specifica formazione da parte del datore di lavoro, dovrebbe essere fornita la relativa informativa al dipendente, come prevede l'art. 1 c. 1 lett. i), D.Lgs. 152/97, nel testo modificato dal Decreto trasparenza. In tal caso, nonostante il comma 5 bis dell'art. 1 D.Lgs. 152/97, introdotto dal Decreto lavoro, consenta di fare rimando alla contrattazione collettiva o alla normativa, difficilmente l'adempimento può considerarsi soddisfatto facendo riferimento ad una disposizione di legge o di contratto collettivo prevista dalla giurisdizione del Paese estero in cui il lavoratore è distaccato, specie se non di immediata comprensione. Considerazioni analoghe valgono per tutte le altre modifiche alle condizioni generali che il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto al dipendente, anche attraverso rimando alla contrattazione collettiva o alla normativa. Un altro esempio che può presentarsi con una certa frequenza riguarda il caso in cui il dipendente distaccato all'estero abbia diritto a condizioni migliorative, relativamente ai congedi retribuiti, in applicazione delle leggi o contratti collettivi del Paese dove viene inviato a svolgere attività lavorativa. Anche in tale ipotesi fare riferimento a norme e contratti collettivi di diritto estero, specie se complessi da comprendere, potrebbe non assolvere agli obblighi informativi secondo la finalità della normativa in commento. Specifiche informazioni in caso di missione La nuova formulazione normativa distingue tra distacco e missione, prevedendo un elenco ridotto di informazioni specifiche da fornire al lavoratore nell'ipotesi della missione, purché il periodo all'estero non superi le 4 settimane consecutive. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi generali del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 152/97, nonché le ulteriori informazioni specifiche per il lavoro all'estero di cui alle lettere a), b), c) e d), elencate nella tabella precedente. La particolarità in questo caso risiede nel fatto che nella normativa comunitaria, recepita dal Decreto Trasparenza, il distacco nell'ambito di una prestazione di servizi ha una definizione estesa, ricomprendente sia la fattispecie del distacco, di cui all'art. 30 D.Lgs. 276/2003, sia quella della trasferta. Pertanto, la missione riguarda esclusivamente i casi in cui non ci si trovi nell'ambito di una trasferta nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, in quanto anche tale ipotesi rientra nella definizione di distacco secondo la disciplina dell'Unione europea. ...
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