lunedì 31/07/2023 • 14:08
Con la risposta del 31 luglio 2023 n. 406, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di omessa asseverazione e comunicazione della cessione dei crediti da Superbonus, relativamente all’inapplicabilità della remissione in bonis.
redazione Memento
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 16/2012, sia possibile inviare tardivamente all'ENEA anche l'asseverazione del tecnico abilitato e se, una volta inviata l'asseverazione, possa avvalersi dello medesimo istituto anche per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 (entro il 31 dicembre 2022).
Con la risposta del 31 luglio 2023 n. 406, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di omessa asseverazione e comunicazione della cessione dei crediti da Superbonus, relativamente all’inapplicabilità della remissione in bonis.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per stessa ammissione dell'istante, alla data di scadenza dell'obbligo di predisposizione ed invio all'ENEA, nessuna asseverazione, compilata debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale era stata predisposta.
L'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 del DL 16/2012, per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che nel caso di specie non ricorrono.
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