Con la Risp. AE 27 luglio 2023 n. 399, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito al trattamento ai fini IVA dell'operazione costituita da cessione di beni, cessione di brevetti e impegno a continuare la produzione effettuata nei confronti di società di un gruppo automobilistico.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA, delle operazioni oggetto di interpello, l'Agenzia è dell'avviso che la cessione di inventories (i.e. scarti di lavorazione, prodotti finiti e semilavorati utilizzati nell'ambito del processo produttivo) spediti da ALFA in un altro STATO UE costituisca una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993, e la cessione di work results (i.e. brevetti e opere dell'ingegno) costituisca, invece, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta per carenza del presupposto territoriale, essendo resa nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato (i.e. GAMMA e DELTA), a norma dell'art. 7ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Con riferimento alla rilevanza, ai fini IVA, del contributo corrisposto ad ALFA da varie società del Gruppo BETA, si è dell'avviso che lo stesso costituisca il corrispettivo dell'impegno assunto dalla Società istante di garantire un costante flusso produttivo delle componenti realizzate da ALFA per il Gruppo BETA, soggetto ad IVA ai sensi dell' art 3 del DPR n. 633 del 1972, in base al quale ''Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da [...]e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte''.
Tali somme, dovute in misura differenziata da parte delle Società del Gruppo, appaiono riconducibili nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, quali somme dovute per remunerare l'obbligazione di ALFA di mantenere determinati livelli di produzione a favore delle Società del Gruppo. Tale circostanza è corroborata dalla previsione dell'Accordo per cui ''ALFA Group undertakes to use all Support Measures exclusively for measures necessary to maintain parts production for BETA Group'', da cui emerge, in particolare, che le somme in esame sono connotate da un vincolo di destinazione al mantenimento della produzione del beneficiario a favore del Gruppo e da un divieto di utilizzo per altre finalità, quali il pagamento di utili/dividendi o rimborso di finanziamenti.
Si tratta, dunque, di un'operazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta dal punto di vista oggettivo; si fa presente, tuttavia, che le prestazioni di servizi rese da ALFA a fronte del ricevimento di tale ''misura di supporto'' (rectius, corrispettivo) sono fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell'art. 7ter del DPR n. 633 del 1972, fatta eccezione per il rapporto tra la società istante e la società ''EPSILON SpA'' (in relazione al quale il corrispettivo è pari a euro XXX). In tal caso, atteso che la prestazione è resa da ALFA nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, l'operazione deve considerarsi territorialmente rilevante in Italia ed ivi soggetta a tassazione.
FONTE: Risp. AE 27 luglio 2023 n. 399