sabato 29/07/2023 • 06:00
La Cassazione, con la sentenza n. 19663/2023, ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
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Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello territorialmente competente, confermando la decisione di primo grado, accertava il diritto dei lavoratori ricorrenti, con qualifica di macchinisti, al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva previsti dal contratto aziendale.
Ad avviso della Corte d'appello, i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova su di essi gravante, depositando le buste paga, i contratti collettivi e i conteggi analitici delle somme richieste, unitamente al ricorso.
La Corte ricordava, altresì, che per la giurisprudenza di legittimità sussisteva una nozione europea di retribuzione, comprendente qualsiasi importo direttamente collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Secondo la Corte di appello, nel caso de quo, la retribuzione erogata durante il periodo di ferie comprendeva la parte fissa e l'indennità di turno escludendo altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva. Ciò, sebbene questi
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