lunedì 31/07/2023 • 06:00
Con il messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023, sostituito dal messaggio n. 2821/2023, l'INPS fornisce le istruzioni operative per operare correttamente l'erogazione del mese di congedo parentale con indennità all'80%. Chiariti i dubbi sulla gestione degli arretrati da gennaio a giugno 2023, mentre ne affiorano altri sull'imputazione del mese.
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Il cambiamento è oramai consolidato. Lo si sapeva.
L'anno 2022 ha visto il giusto mutare delle disposizioni a sostegno della maternità e paternità verso una definizione normativa più inclusiva della figura sia del padre lavoratore che, finalmente, della famiglia in senso ampio, con aumento di diritti e prerogative rimesse alla tutela del nucleo domestico nella logica di promuovere una più equa condivisione delle responsabilità di cura familiare e domestica tra uomini e donne, tra lavoratori e lavoratrici.
Basti pensare al D.Lgs. 105/2022, orientato per definizione ad una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il quale ha introdotto significative novità agli articoli 32 e 34 D.Lgs. 151/2001, ovvero al cosiddetto “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
A tal proposito si riassumono, per maggiore chiarezza ed esaustività, le principali novità illustrate dal decreto legislativo n. 105 del 2022 e dalla successiva legge n. 197 del 2022, nonché dalle istruzioni operative diffuse dall'Istituto previdenziale, per la piena applicazione della normativa.
In tal senso, rileviamo in primis, un incremento dell'arco temporale nel quale è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, dai sei anni del figlio (o, analogamente, dall'ingresso nel nucleo familiare del minore adottivo o affidatario) ai dodici anni di vita e, congiuntamente, l'estensione del periodo indennizzato da sei a nove mesi totali.
Ciò implica che, per ciascun figlio di età fino a dodici anni, ciascun lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di sei mesi (fino ad un massimo, cumulativo, di dieci mesi, fatto salvo il caso in cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi, in questo caso il limite complessivo dei genitori è elevato a undici mesi).
Non solo: il decreto legislativo n. 105 del 2022, per mezzo dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, ha riconosciuto in favore del lavoratore padre un periodo di astensione dal lavoro pari a dieci giorni lavorativi, fruibili nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti alla data presunta del parto e il quinto mese di vita del bambino.
Congiuntamente, la legge n. 197 del 2022 (cosiddetta legge di bilancio 2023) ha disposto, all'articolo 1, comma 359, l'innalzamento dell'indennità di congedo dal trenta all'ottanta percento, per i lavoratori che “che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità” di cui al d.lgs. 151 del 2001. In sintesi, viene innalzata la tutela economica verso il genitore (alternativamente tra essi) che voglia (lo debba) fruire di un congedo parentale, elevando l'indennità economica a carico Inps dal 30 all'80% della retribuzione media giornaliera per un mese, rispetto a quelli comunque disponibili come “maternità facoltativa”.
Assumendo una determinazione statistica (ahinoi), ovvero che il lavoratore uomo sia remunerato maggiormente rispetto alla donna, a ben vedere tale disposto potrebbe portare ad un maggior periodo di congedo fruito dal padre, il quale, nel bilancio domestico, potrebbe vedersi maggiormente remunerato quel mese di accudimento della prole.
La previsione del maggior indennizzo di cui trattasi era già stata oggetto di una prima interpretazione applicativa a cura dell'INPS che, con circolare n°45 del 16 maggio 2023, aveva approfondito la tematica.
Il messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023, che annulla e sostituisce il messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023 e pubblicato, come riportato dallo stesso Istituto, con l'espresso scopo di fornire “precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi Uniemens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio” dovrebbe consentire una definitiva applicazione dell'indennità, con qualche piccola modifica.
La posizione dell'INPS nel messaggio del 26 luglio 2023
In effetti, la prima posizione dell'INPS, edita con circolare n. 45 del 16 maggio 2023, qualche indicazione l'aveva concessa. Soprattutto su due tematiche:
Il messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 interviene su questi due punti.
1- in relazione alla gestione degli arretrati la nuova formulazione dell'INSP prevede “per quanto attiene agli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso” per il periodo di riferimento da gennaio 2023 a giugno 2023, “i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell'80%”.
Per adempiere a ciò e, dunque, per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell'elemento, il datore di lavoro dovrà compilare il flusso Uniemens (competenza luglio, agosto, settembre o ottobre 2023) con i codici M947 e L328 disposti nel messaggio INPS;
2- Per quanto al concetto di imputazione del mese, l'INPS ci ripensa.
L'ente interviene sul punto disponendo che “la regola dell'indennizzabilità all'80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione di congedo, di tenere conto pi agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo “ricostruire” il fruito pregresso”. Ciò, come sottolineato dall'Istituto, “non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l'indennità all'80% a periodi successivi”. Quest'ultimo potrebbe essere il caso, per esempio, di trattamenti più favorevoli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ciò, “purché detti periodi indennizzati all'80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo”.
Al netto di questo, rimane sempre una determinazione pratica, connessa all'acquisizione di dati. Come può una azienda sapere se quel mese maggiormente indennizzato sia stato chiesto in tutto o in parte dal compagno/a e/o coniuge? E se nulla viene riferito rispetto a quale mese imputare il maggior indennizzo dell'80%?
Le autocertificazioni non passeranno mai di moda, a quanto pare. Così come il lavoro degli HR.
Fonte:
Mess. INPS 26 luglio 2023 n. 2788
Mess. INPS 28 luglio 2023 n. 2821
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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