Si esamina il caso di un dipendente assunto in data 1° marzo 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'azienda Alfa con qualifica impiegatizia, inquadramento al livello B1 ed applicazione del CCNL Chimici Industria sottoscritto da Federchimica, Farmindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil in data 13 giugno 2022.
Nel contratto di lavoro individuale le parti concordano un periodo di prova di 6 mesi.
Nel corso del periodo di prova, dal 1° al 31 maggio, il dipendente si ammala non rendendo la prestazione lavorativa.
Quali effetti ha il sopraggiungere della malattia durante il periodo di prova? È possibile licenziare il dipendente per mancato superamento dello stesso?
Le previsioni del CCNL e della giurisprudenza
La disciplina del periodo di prova è normalmente nel dettaglio affidata al CCNL che precisa le modalità di calcolo del periodo di prova.
Per quel che qui consta, l'art. 2 del CCNL Chimici industria prevede come criteri di calcolo del periodo di prova l'effettiva prestazione lavorativa. In particolare, la previsione contrattuale fa riferimento al: “periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa”.
Il CCNL non disciplina, invece, l'ipotesi in cui nel corso del rapporto di lavoro sopraggiunga un periodo di malattia.
La giurisprudenza pre...
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