venerdì 28/07/2023 • 09:45
Con tre risposte, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcuni aspetti in merito ai crediti energetici e alle somministrazioni di gas metano, chiarendo, ai fini fiscali, l'utilizzo in caso di cessazione della ditta individuale, la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo e le somministrazioni per combustione per usi civili e industriali.
redazione Memento
Crediti energetici: modalità di utilizzo in caso di cessazione della ditta individuale Con la risposta del 27 luglio 2023 n. 396, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio-dicembre 2022 nel caso di cessazione della ditta individuale. L'istante chiede se i crediti d'imposta in questione, maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, possano essere utilizzati in compensazione nonostante l'attività d'impresa sia cessata il 31 dicembre 2022. Secondo l'Agenzia delle Entrate, relativamente alla possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell'attività, si ritiene condivisibile l'utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all'attività d'impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell'ultimo periodo d'imposta alla medesima riferibili. L'istante conserva, altresì, la facoltà di cedere i predetti crediti, purché la cessione riguardi l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua. Crediti energetici: acquisto di gas naturale per la produzione di energia destinata all'autoconsumo In tema di crediti d'imposta energia elettrica, con la risposta del 27 luglio 2023 n. 401, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'acquisto di gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo. Al fine di accedere al credito d'imposta per le imprese energivore, l'istante chiede se possa qualificarsi quale ''autoproduttore'' di energia elettrica e quindi applicare la metodologia di calcolo di cui al comma 2, dell'articolo 4 DL 1° marzo 2022. In subordine, nel caso in cui non si condividesse tale ricostruzione, l'istante chiede di conoscere la corretta metodologia di calcolo da applicare al caso di specie. Con riferimento alla fattispecie in oggetto, nel 2019, il contratto oggetto dell'istanza non aveva ancora avuto esecuzione e l'impianto di ''trigenerazione'', alimentato a gas metano, è entrato in funzione solo nel 2020. Pertanto, non essendo disponibile il prezzo del combustibile relativo al 2019, il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell'incremento deve essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019. Infine, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, la circolare n. 20/E del 16 luglio 2022, al paragrafo 3.4, ha precisato che, nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché dalle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale. Energia e gas: somministrazioni per combustione per gli usi civili e industriali Con la risposta del 27 luglio 2023 n. 402, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in tema di somministrazioni di gas metano per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Nel dettaglio, l'istante chiede se l'aliquota IVA al 5% è applicabile anche al gas naturale utilizzato per la riduzione chimica nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, vale a dire gli usi esclusi dall'ambito di applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA., a cui non fa espresso riferimento l'articolo 26, comma 1, del TUA. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'aliquota IVA agevolata del 5% prevista dall'articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. Decreto Energia) non può essere applicata alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica in oggetto. Fonte: Risp. AE 27 luglio 2023 n. 396; Risp. AE 27 luglio 2023 n. 401; Risp. AE 27 luglio 2023 n. 402
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