giovedì 27/07/2023 • 11:46
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, ha ridenominato un codice tributo per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 26/E del 26 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo “6936”, istituito con Ris. AE 13 gennaio 2021 n. 3/E e Ris. AE 30 novembre 2021 n. 68/E, come segue: “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata Ris. AE 13 gennaio 2021 n. 3/E. Il codice tributo in questione è utile per fruire, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016). Nel Mod. F24, il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” o, nell'ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. “L'anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di entrata in funzione dei beni, nel formato “AAAA”. Si ricorda che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (di cui all'art. 1 c. 1051 e s. L. 178/2020) spetta a condizione che: - l'investimento sia destinato a strutture produttive ubicate in Italia; - siano osservate le norme in materia di sicurezza del lavoro e di regolarità negli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Sono agevolabili con il credito d'imposta tutti i beni strumentali nuovi acquisiti dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, che in passato davano diritto all'iper ammortamento (compreso il software) e al super ammortamento, con aliquote diverse a seconda della loro tipologia e con l'esclusione di alcune tipologie specifiche (già escluse dal super ammortamento). Dal 2023 al 2025 sono agevolabili solo i beni materiali e immateriali 4.0 (con aliquote dimezzate), mentre quelli comuni restano esclusi. Fonte: Ris. AE 26 luglio 2023 n. 45/E
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