giovedì 27/07/2023 • 06:00
Risposta ad una interpellanza sull'apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.
redazione Memento
Il tema del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei modelli possono apporre è stato recentemente toccato da una interpellanza parlamentare, nella quale è stato evidenziato che è necessario presentare preventivamente una comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale ma, pur in presenza dei requisiti di legge, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, ricevono talvolta comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione, a causa del mancato invio della predetta comunicazione preventiva. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Nello specifico, si tratta dei soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. A tal fine, i citati professionisti devono richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio, presentando un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, come previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164. A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Pertanto in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto. Il visto apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione, etc.) da un soggetto non autorizzato deve intendersi «omesso» e, dunque, non legittima l'esercizio dei diritti sottostanti da parte dei contribuenti (esercizio della detrazione delle spese sostenute, utilizzo in compensazione di un credito, etc.). Ove gli stessi diritti siano, comunque, esercitati ne consegue la commissione di una violazione di natura sostanziale – e non formale o meramente formale – punita con la sanzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 (laddove la violazione abbia comportato una infedeltà dichiarativa), ovvero con quella di cui al successivo articolo 13 (nel caso di indebita compensazione) (cfr. la circolare 15 gennaio 2010, n.1/E). FONTE: Risp. interr. parl. 25 luglio 2023 n. 5-01153
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