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giovedì 27/07/2023 • 06:02

Fisco AGENZIA DELLE ENTRATE

Rinuncia agevolata: l’analisi dell’Agenzia delle Entrate

La speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetto atti impositivi è oggetto di un'attenta analisi nella circolare n. 21/2023 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa Nuove indicazioni sulla “rinuncia agevolata” alle liti tributarie in Corte di Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: con la circolare n. 21/E di ieri, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l'Agenzia torna sulla misura prevista dall'ultima legge di Bilancio 2023 come alternativa alla “definizione agevolata” delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l'oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l'abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”. La rinuncia agevolata in breve La legge di Bilancio 2023 ha previsto una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi: il ricorrente entro il 2 ottobre 2023 formalizza la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 390 c.p.c. (La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza,...

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