giovedì 27/07/2023 • 06:02
La speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetto atti impositivi è oggetto di un'attenta analisi nella circolare n. 21/2023 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.
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Premessa
Nuove indicazioni sulla “rinuncia agevolata” alle liti tributarie in Corte di Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: con la circolare n. 21/E di ieri, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l'Agenzia torna sulla misura prevista dall'ultima legge di Bilancio 2023 come alternativa alla “definizione agevolata” delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l'oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l'abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.
La rinuncia agevolata in breve
La legge di Bilancio 2023 ha previsto una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi: il ricorrente entro il 2 ottobre 2023 formalizza la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 390 c.p.c. (La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale) in quanto compatibili a seguito della sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Corte di Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Requisiti e ambito di applicazione della rinuncia agevolata
L'ambito di applicazione interessa le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (escluse le controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) che risultano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione al 1° gennaio 2023: per essere pendente una lite è sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, ancorché alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso innanzi alla cancelleria della Suprema Corte, che dovrà comunque essere stato effettuato nei termini di legge.
Gli atti impositivi che possono essere oggetto della rinuncia agevolata sono:
rimanendo escluse le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
Qualificazione e perfezionamento della definizione
La rinuncia agevolata in commento è assimilabile ad una conciliazione giudiziale e questo comporta che l'accordo consenta di ridefinire la pretesa all'esito di un'attenta valutazione della situazione di fatto e di diritto propria di ciascuna fattispecie, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e degli effetti ulteriori che la definizione è idonea a produrre regolando nell'ambito dell'accordo anche le spese di lite.
Diversamente da quanto previsto per la conciliazione agevolata, la rinuncia agevolata deve interessare tutte le pretese azionate in giudizio rimanendo esclusa la possibilità, di raggiungere un accordo parziale delle pretese contenute nell'atto impositivo impugnato.
La definizione comporta il beneficio dell'abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge: la rinuncia agevolata non può essere esercitata per le controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, è ammissibile l'adesione del contribuente alla definizione automatica, ai sensi dei commi 186 e seguenti, con riferimento ad alcuni di essi, e la successiva definizione dell'intera pretesa residua mediante rinuncia agevolata.
L'istituto della rinuncia agevolata si perfeziona:
Nella sostanza, non solo l'incontro di volontà tra le parti del giudizio, ma anche il pagamento integrale, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori. Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio.
Sono espressamente escluse sia la compensazione orizzontale che la restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza di giudizio in misura superiore rispetto a quanto risulti dovuto in base all'accordo.
L'Agenzia ritiene necessario che il contribuente versi l'intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023 mentre non appare indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023.
Effetti della rinuncia
Quanto agli effetti, la rinuncia in argomento si configura come causa di estinzione del giudizio e in base alla interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, in applicazione della disposizione dell'articolo 338 c.p.c., ritenuta idonea a disciplinare anche i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, «La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” […] e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio» (Cass. 6 giugno 2022, n. 18002).
La rinuncia agevolata non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma costituisce, piuttosto, una modalità di estinzione del giudizio disciplinata dalla legge: l'Agenzia ritiene opportuno che nell'atto si faccia espresso riferimento al presupposto della rinuncia stessa, costituito dall'intervenuta composizione concordata della pretesa ai sensi dei commi da 213 a 218 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022.
Fonte: Circ. AE 26 luglio 2023 n. 21
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