L'art. 14 DL 104/2020, conv. in Legge 126/2020, ha previsto espressamente, per il periodo pandemico, il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo e di intimare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 Legge 604/66.
La formulazione della norma ha creato problemi interpretativi, in quanto:
Alla luce di ciò, in caso di licenziamento individuale di un dirigente per motivi economici, il blocco è applicabile o no?
Il tema non è affatto di poco conto, considerato che – in caso di violazione del divieto, a prescindere dalla sussistenza di un motivo fondante l'iniziativa aziendale – il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione in servizio, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.
La fattispecie
In piena pandemia, una società licenzia un dirigente per intervenuta soppressione del posto di lavoro.
All'esito del primo grado di giudizio, il Tribunale di Milano accerta la nullità del licenziamento per molteplici ragioni:
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Sebbene sempre particolarmente complesso, il licenziamento di un dirigente comporta una serie di accorgimenti da tenere in considerazione al momento della sua comminazione. Un caso particolare che può dar seguito a tale..
Monica Lambrou
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